Art. 87
Trattamento di azionisti e creditori
in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali
1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori
i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono
subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'ente
sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e'
stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della
risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa
disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale
applicabile.
2. Nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attivita' e
passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i
creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di
ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se l'ente sottoposto a
risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale applicabile nel momento in cui e' stata
accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della
risoluzione.