Art. 88
Valutazione della differenza di trattamento
1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente
incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una
valutazione per determinare:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se
del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto
se, nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei
presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a
risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non
fossero state poste in essere;
b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da
costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione
di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal
medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale
erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore
dell'ente sottoposto a risoluzione.