Art. 89
Salvaguardia per azionisti e creditori
1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia
dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo
88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito
in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura
concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di
indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza
determinata ai sensi dell'articolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo di
risoluzione.