Art. 90
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
1. Quando e' trasferita solo una parte dei diritti, delle attivita'
o delle passivita' da un ente sottoposto a risoluzione, da un
ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita',
e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1,
lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformita'
di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le
limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.
2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti,
indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte
negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtu'
del diritto straniero o sono da esso disciplinati:
a) accordi di garanzia in virtu' dei quali un soggetto e'
garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attivita'
oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la
garanzia abbia a oggetto diritti o attivita' individuati o
individuabili sulla base di un patto di rotativita' o di meccanismi
analoghi;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo
in proprieta', in virtu' dei quali la garanzia dell'adempimento di
obblighi specifici e' costituita dal trasferimento della piena
proprieta' di attivita' dal debitore al beneficiario della garanzia,
i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca
attivita' in caso di adempimento degli obblighi;
c) accordi di compensazione, in virtu' dei quali debiti e crediti
tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere
compensati;
d) accordi di netting;
e) obbligazioni garantite;
f) contratti di finanza strutturata, comprese le
cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che
costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in
modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali
la garanzia e' concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un
fiduciario, mandatario o rappresentante.