Art. 91
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria,
degli accordi di compensazione e di netting
1. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietato il trasferimento
che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita'
che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2,
lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a
netting.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietata la modifica o
l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle
passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo
90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a
compensazione o a netting.
3. E' possibile, per assicurare la disponibilita' dei depositi
protetti:
a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti
menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attivita' o
passivita' soggetti ai medesimi contratti; e
b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attivita' o
passivita' soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza
trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.