Art. 92
Tutela degli accordi di garanzia
1. Con riferimento alle passivita' garantite per contratto, anche
con trasferimento del titolo in proprieta', e' vietata la cessione
separata delle attivita' a garanzia della passivita', del beneficio
della garanzia o della passivita' garantita e la modifica o lo
scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri
accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello
scioglimento e' che la passivita' cessa di essere garantita. Si
applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.