Art. 93
Tutela dei contratti di finanza strutturata
e delle passivita' garantite
1. E' vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante
l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune
soltanto dei diritti, delle attivita' o delle passivita' che fanno
parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i
rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui
l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui
all'articolo 91, comma 3.