Art. 94
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione,
compensazione e regolamento
1. Non sono pregiudicati il funzionamento ne' le regole dei sistemi
di pagamento o di regolamento titoli disciplinati dal decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad altri Stati
membri, dei sistemi designati dai rispettivi atti di recepimento
della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui:
a) e' disposta la cessione solo di una parte delle attivita', dei
diritti o delle passivita' di un ente sottoposto a risoluzione; o
b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61 per
eliminare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente
soggetto a risoluzione e' parte o per sostituire una controparte.
2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1 non
comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga
all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la
modifica o l'inefficacia degli ordini di trasferimento e della
compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni
creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma
dell'articolo 8 del medesimo decreto.