Art. 95
Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del
presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del
medesimo Codice.
2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume
fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della
Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe
contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si
applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo
amministrativo.
3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli
interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre
partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto
a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o
dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del
provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati
o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari
speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il
diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti
stabiliti dalle norme vigenti.
4. Fermo restando il potere di cui all'articolo 67, il giudice
presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un
ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza
della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 21.