Art. 152 
 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente capo si applica: 
  a) ai concorsi di progettazione organizzati  nel  contesto  di  una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; 
  b)  ai  concorsi  di   progettazione   che   prevedono   premi   di
partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 
  2. Nel caso di cui al  comma  1,  lettera  a),  la  soglia  di  cui
all'articolo  35  e'  pari  al  valore  stimato  al  netto   dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi, compresi  gli  eventuali  premi  di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel  caso  di  cui  alla
lettera b), la soglia di  cui  all'articolo  35  e'  pari  al  valore
complessivo dei premi e pagamenti,  compreso  il  valore  stimato  al
netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che  potrebbe  essere
successivamente aggiudicato  ai  sensi  dell'articolo  63,  comma  4,
qualora la stazione appaltante non escluda  tale  aggiudicazione  nel
bando di concorso. 
  3. Il presente capo non si applica: 
  a) ai concorsi di progettazione affidati ai  sensi  degli  articoli
14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare  un'attivita'
in merito alla  quale  l'applicabilita'  dell'articolo  9  sia  stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto  articolo
sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al
Capo III. 
  4. Nel concorso di progettazione relativo  al  settore  dei  lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani  con  livello
di approfondimento pari a  quello  di  un  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi di  cui
all'articolo 156, commi 4 e 5. Qualora il concorso  di  progettazione
riguardi un  intervento  da  affidare  in  concessione,  la  proposta
ideativa  contiene  anche  la  redazione  di  uno  studio   economico
finanziario per la sua costruzione e gestione. 
  5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso,  se  in
possesso dei requisiti previsti dal bando,  possono  essere  comunque
affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli  di
progettazione. Tale possibilita' e il relativo  corrispettivo  devono
essere stabiliti  nel  bando.  Al  fine  di  dimostrare  i  requisiti
previsti  per  l'affidamento  della   progettazione   esecutiva,   il
vincitore del concorso puo' costituire un  raggruppamento  temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.