Art. 153 
 
 
                          (Bandi e avvisi) 
 
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  intendono  indire  un
concorso di progettazione rendono nota tale  intenzione  mediante  un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare  un  appalto  relativo  a
servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma  4,  lo  indicano
nell'avviso o nel bando di concorso. 
  2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un  concorso
di  progettazione  inviano  un  avviso  sui  risultati  del  concorso
conformemente alle disposizioni  di  cui  all'articolo  98  e  devono
essere in grado di comprovare  la  data  di  invio.  Le  informazioni
relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono  non
essere   pubblicate   qualora   la   loro    divulgazione    ostacoli
l'applicazione della legge,  sia  contraria  all'interesse  pubblico,
pregiudichi i legittimi  interessi  commerciali  di  una  particolare
impresa, pubblica o privata, oppure  possa  recare  pregiudizio  alla
concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 
  3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo  contengono  le
informazioni indicate negli  allegati  XIX  e  XX,  conformemente  ai
modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in  atti  di
esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli  articoli
71 e 72.