Art. 157 
 
 
            (Altri incarichi di progettazione e connessi) 
 
  1. Gli incarichi  di  progettazione  relativi  ai  lavori  che  non
rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo,  dell'articolo
23  (livelli  di  progettazione)  nonche'  di   coordinamento   della
sicurezza in fase di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo  di
importo pari o superiore alle soglie di  cui  all'articolo  35,  sono
affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III
e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore  delle  attivita'
di  progettazione,  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento  della  sicurezza
in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia
di cui all'articolo 35, l'affidamento  diretto  della  direzione  dei
lavori e coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni
e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 
  2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione dei lavori,  di  coordinamento
della sicurezza in fase  di  esecuzione  e  di  collaudo  di  importo
superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile  del  procedimento,
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito  e'  rivolto
ad almeno cinque soggetti, se sussistono  in  tale  numero  aspiranti
idonei nel rispetto del  criterio  di  rotazione  degli  inviti.  Gli
incarichi di importo superiore a  100.000  euro,  sono  affidati  con
procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61; 
  3.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita'   di   progettazione,
direzione  lavori,  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di  contratti  a
tempo determinato o altre procedure diverse da  quelle  previste  dal
presente decreto.