Art. 79 
 
 
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi 
 
  1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese  sociali,  si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le  norme
del titolo II del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in quanto compatibili. 
  2. Le attivita' di interesse generale di cui  all'articolo  5,  ivi
incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,  amministrazioni
pubbliche  straniere  o   altri   organismi   pubblici   di   diritto
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando  sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano  i  costi  effettivi,  tenuto  anche  conto  degli   apporti
economici degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 
  3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
    a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  h),  se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma  1  la  cui  finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di  ricerca  scientifica
di particolare interesse sociale e  purche'  tutti  gli  utili  siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso  preferenziale
da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di  ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; 
    b) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  h),
affidate dagli enti  di  cui  al  comma  1  ad  universita'  e  altri
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalita' definite dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2003, n. 135. 
  4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito  degli
enti del Terzo settore di cui al comma 5: 
    a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte  pubbliche  effettuate
occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o  di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze  o
campagne di sensibilizzazione; 
    b)  i  contributi  e  gli  apporti   erogati   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle  attivita'
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
  5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui
al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di
cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni  statutarie
gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di  enti
commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati  nei
commi 2 e 3 del  presente  articolo,  nonche'  le  attivita'  di  cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di  sponsorizzazione
svolte  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al   decreto   previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le  entrate
derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste  ultime
i contributi, le sovvenzioni, le liberalita',  le  quote  associative
dell'ente e ogni altra  entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi
compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, lettera b),  tenuto  conto  altresi'  del  valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti  le  attivita'  svolte
con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica  opera  a
partire  dal  periodo  d'imposta  in   cui   l'ente   assume   natura
commerciale. 
  6.  Si  considera  non   commerciale   l'attivita'   svolta   dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti  dei  propri  associati,
familiari e conviventi degli stessi  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione  del  reddito
delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati
a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia,
attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le  prestazioni
di servizi effettuate nei  confronti  degli  associati,  familiari  o
conviventi degli stessi verso pagamento di  corrispettivi  specifici,
compresi  i  contributi  e  le  quote  supplementari  determinati  in
funzione delle  maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione  del  reddito
complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi
diversi a seconda che le relative  operazioni  abbiano  carattere  di
abitualita' o di occasionalita'. 
 
          Note all'art. 79: 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77. 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2003, n. 135 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma
          1, lettera a), n. 11, del decreto  legislativo  4  dicembre
          1997, n. 460, per  la  definizione  degli  ambiti  e  delle
          modalita'  di   svolgimento   dell'attivita'   di   ricerca
          scientifica, di particolare interesse sociale, da parte  di
          fondazioni  senza  fini  di  lucro)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003.