Art. 79
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme
del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi
incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni
pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica
di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale
da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),
affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2003, n. 135.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli
enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attivita'
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui
al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di
cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie
gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti
commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei
commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate
derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste ultime
i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative
dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi
compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresi' del valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a
partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura
commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati,
familiari e conviventi degli stessi in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito
delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati
a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia,
attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
Note all'art. 79:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2003, n. 135 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma
1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle
modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca
scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di
fondazioni senza fini di lucro) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003.