Art. 80 
 
 
   Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali 
 
  1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo
79, comma 5, possono optare  per  la  determinazione  forfetaria  del
reddito d'impresa  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  conseguiti
nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6,  quando
svolte con modalita' commerciali,  il  coefficiente  di  redditivita'
nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare
dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89  e
90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
    a) attivita' di prestazioni di servizi: 
      1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; 
      2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente  10  per
cento; 
      3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento; 
    b) altre attivita': 
      1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; 
      2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro,  coefficiente  7  per
cento; 
      3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento. 
  2. Per gli enti che esercitano  contemporaneamente  prestazioni  di
servizi  ed  altre  attivita'  il  coefficiente  si   determina   con
riferimento   all'ammontare   dei   ricavi   relativi   all'attivita'
prevalente. In mancanza della  distinta  annotazione  dei  ricavi  si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 
  3. L'opzione di cui al comma 1 e'  esercitata  nella  dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del  periodo  d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando  non  e'  revocata  e
comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata  nella
dichiarazione annuale dei  redditi  ed  ha  effetto  dall'inizio  del
periodo d'imposta nel corso del  quale  la  dichiarazione  stessa  e'
presentata. 
  4. Gli enti che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa  commerciale
esercitano l'opzione  nella  dichiarazione  da  presentare  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  5. I componenti positivi e negativi di  reddito  riferiti  ad  anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le  quote  residue
alla formazione del reddito dell'esercizio  precedente  a  quello  di
efficacia del predetto regime. 
  6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori  a
quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate
in diminuzione del reddito determinato ai  sensi  dei  commi  1  e  2
secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 
  7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito
di  impresa   ai   sensi   del   presente   articolo   sono   esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
 
          Note all'art. 80: 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77. 
              - Si riporta l'art. 35 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   (Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  292  dell'11  novembre  1972,
          S.O.: 
              «Art. 35  (Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
                a) per le persone fisiche,  il  cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
                c)  per  i  soggetti  residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
                e-bis)  per  i  soggetti  che  intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
              3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'art. 2, da determinare computando anche le  operazioni
          indicate nel quinto comma dell'art. 6, per le quali non  si
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 
              5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              7-bis. L'opzione di cui al  comma  2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'art. 17 del  regolamento  (CE)
          n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo
          quanto  disposto  dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
              7-ter. 
              8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia  di  istituzione
          del registro delle imprese, possono assolvere gli  obblighi
          di presentazione delle dichiarazioni  di  cui  al  presente
          articolo presentando le  dichiarazioni  stesse  all'ufficio
          del registro delle imprese, il quale trasmette  i  dati  in
          via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate   e   rilascia
          apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel  caso
          di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese comunica al contribuente il numero di  partita  IVA
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 
              9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10. Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'art.  3,
          commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
              11. I soggetti incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 6,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13. I soggetti di  cui  al  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
              15-ter. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                b)   tipologie   di   contribuenti   per   i    quali
          l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
          possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art.  38
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
              15-quater. 
              15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
          alla chiusura delle partite IVA  dei  soggetti  che,  sulla
          base dei dati e degli elementi in suo  possesso,  risultano
          non  aver  esercitato  nelle  tre   annualita'   precedenti
          attivita'  di  impresa  ovvero   attivita'   artistiche   o
          professionali. Sono fatti salvi i  poteri  di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente.». 
              - Si riporta l'art. 62-bis del decreto-legge 30  agosto
          1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in  materia
          di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,  sulle  bevande
          alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia  di  IVA  con
          quelle recate da direttive CEE e modificazioni  conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: 
              «Art. 62-bis (Studi di settore). - 1.  Gli  uffici  del
          Dipartimento delle entrate  del  Ministero  delle  finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai  vari
          settori economici, appositi studi di  settore  al  fine  di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una  piu'  articolata   determinazione   dei   coefficienti
          presuntivi di cui all'art. 11  del  decreto-legge  2  marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal  fine
          gli stessi uffici identificano  campioni  significativi  di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a   controllo   allo   scopo   di   individuare    elementi
          caratterizzanti  l'attivita'  esercitata.  Gli   studi   di
          settore sono  approvati  con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
          validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
          di imposta 1995.». 
              - Si riporta  l'art.  3,  comma  184,  della  legge  28
          dicembre, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica): 
              «Art.  3.  -  184.  Il  Ministero   delle   finanze   -
          Dipartimento delle entrate, elabora parametri  in  base  ai
          quali  determinare  i  ricavi,  i  compensi  ed  il  volume
          d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in  base
          alle caratteristiche e alle condizioni di  esercizio  della
          specifica attivita' svolta. A tal fine  sono  identificati,
          in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di
          contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali
          si  rilevano  coerenti  indici  di   natura   economica   e
          contabile;  sulla  base  degli  stessi   sono   determinati
          parametri    che    tengano    conto    delle    specifiche
          caratteristiche della attivita' esercitata.».