Art. 58 Verifica delle politiche di remunerazione 1. L'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dall'impresa e' soggetta, con cadenza almeno annuale, ad una verifica da parte delle funzioni fondamentali che collaborano ciascuna secondo le rispettive competenze. A tal fine, tra l'altro: a) la funzione di revisione interna verifica la corretta applicazione delle politiche di remunerazione sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione in ottica di efficienza e salvaguardia del patrimonio dell'impresa; b) la funzione di verifica della conformita' accerta che le politiche di remunerazione siano coerenti con gli obiettivi di rispetto delle norme del presente Capo, dello statuto nonche' di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'impresa, in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali; c) la funzione di gestione dei rischi contribuisce, tra l'altro, ad assicurare la coerenza delle politiche di remunerazione con la propensione al rischio, come definita ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio di cui agli articoli 47 e 48, comma 2, e la verifica del relativo corretto utilizzo. 2. Le funzioni di cui al comma 1 riferiscono sui risultati delle verifiche compiute agli organi competenti all'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa all'IVASS. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 59, comma 2.