Art. 58 
 
              Verifica delle politiche di remunerazione 
 
  1.  L'attuazione  delle   politiche   di   remunerazione   adottate
dall'impresa e' soggetta, con cadenza almeno annuale, ad una verifica
da parte delle funzioni fondamentali che collaborano ciascuna secondo
le rispettive competenze. A tal fine, tra l'altro: 
    a)  la  funzione  di  revisione  interna  verifica  la   corretta
applicazione  delle  politiche  di  remunerazione  sulla  base  degli
indirizzi definiti dal Consiglio  di  amministrazione  in  ottica  di
efficienza e salvaguardia del patrimonio dell'impresa; 
    b) la funzione di  verifica  della  conformita'  accerta  che  le
politiche di  remunerazione  siano  coerenti  con  gli  obiettivi  di
rispetto delle norme del presente  Capo,  dello  statuto  nonche'  di
eventuali codici etici  o  altri  standard  di  condotta  applicabili
all'impresa, in modo da prevenire  e  contenere  i  rischi  legali  e
reputazionali; 
    c) la funzione di gestione dei rischi contribuisce, tra  l'altro,
ad assicurare la coerenza delle politiche  di  remunerazione  con  la
propensione al rischio, come definita ai sensi dell'art. 5, comma  2,
lettera e), anche  attraverso  la  definizione  degli  indicatori  di
rischio di cui agli articoli 47 e 48, comma  2,  e  la  verifica  del
relativo corretto utilizzo. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 riferiscono  sui  risultati  delle
verifiche compiute agli organi competenti all'adozione  di  eventuali
misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta
informativa  all'IVASS.  Gli  esiti  delle  verifiche  condotte  sono
portati   annualmente   a   conoscenza   dell'assemblea   nell'ambito
dell'informativa di cui all'art. 59, comma 2.