Art. 91 
 
                        Formazione a distanza 
 
  1. Ai fini della presente  Parte  IV,  si  considerano  equivalenti
all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti  esclusivamente
attraverso le seguenti modalita': 
  a) videoconferenza; 
  b) webinar; 
  c) e-learning. 
  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono
l'identificazione  dei   partecipanti,   l'effettiva   interattivita'
dell'attivita' didattica e la tracciabilita' dei tempi di  erogazione
e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche  ai  fini
del rilascio dell'attestato di cui  all'art.  90,  comma  1,  rendono
disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i  dati
concernenti: 
  a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); 
  b) lo svolgimento dei corsi (data e ora  di  iscrizione,  inizio  e
fine  di  fruizione  del  corso,  ultimo  collegamento,   numero   di
connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento
nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso
al materiale visionato).