Art. 91 Formazione a distanza 1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) videoconferenza; b) webinar; c) e-learning. 2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattivita' dell'attivita' didattica e la tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti: a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).