Art. 93 E-learning 1. I corsi effettuati con modalita' di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali: a) tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall'art. 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche; b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attivita' formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System); c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione; d) multimedialita', intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento; f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).