Art. 93 
 
                             E-learning 
 
  1. I corsi effettuati con modalita' di e-learning si  avvalgono  di
piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali: 
  a) tracciabilita' dei tempi di  erogazione  e  di  fruizione  della
formazione, come previsto dall'art. 91, comma 2, secondo lo  standard
SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche; 
  b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web  e  sviluppo
di attivita' formative basate su tecnologia LMS (Learning  Management
System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content  Management
System); 
  c)  monitoraggio  continuo  del  livello  di   apprendimento,   sia
attraverso il tracciamento del  percorso  formativo,  sia  attraverso
momenti di valutazione e autovalutazione; 
  d) multimedialita', intesa come effettiva integrazione tra  diversi
media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; 
  e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti  al  fine
di favorire, tramite le nuove tecnologie, la  creazione  di  contesti
collettivi di apprendimento; 
  f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti  simultanei
dello  stesso  utente  da  postazioni  diverse  (o   dalla   medesima
postazione).