Art. 67 
 
 
              Procedura di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio  dell'OCC,  puo'
proporre ai creditori un piano di  ristrutturazione  dei  debiti  che
indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi  da
sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo'  prevedere
il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. 
    2. La domanda e' corredata dell'elenco: 
    a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme  dovute  e
delle cause di prelazione; 
    b) della consistenza e della composizione del patrimonio; 
    c) degli atti di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli
ultimi cinque anni; 
    d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
    e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre
entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di
quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 
    3.  La  proposta  puo'  prevedere  anche   la   falcidia   e   la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti  di  finanziamento
con cessione del quinto dello  stipendio,  del  trattamento  di  fine
rapporto o della pensione e dalle operazioni di  prestito  su  pegno,
salvo quanto previsto dal comma 4. 
    4. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di  prelazione,
come attestato dall'OCC. 
    5. E'  possibile  prevedere  anche  il  rimborso,  alla  scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo  garantito  da
ipoteca  iscritta  sull'abitazione  principale  del  debitore  se  lo
stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per
capitale ed interessi scaduto a tale data. 
    6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.