Art. 68 
 
 
          Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC 
 
    1. La domanda deve essere presentata al giudice  tramite  un  OCC
costituito  nel  circondario  del  tribunale  competente   ai   sensi
dell'articolo  27,  comma  2.  Se  nel  circondario   del   tribunale
competente non vi e' un OCC, i compiti  e  le  funzioni  allo  stesso
attribuiti sono svolti da un professionista o  da  una  societa'  tra
professionisti in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  358
nominati dal presidente del tribunale competente o da un  giudice  da
lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore. 
    2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che
deve contenere: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda; 
    d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 
    3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a
mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno  sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre
2013, n. 159. 
    4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della
riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 
    5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 68: 
 
              Il  D.P.C.M.  del  5  dicembre  2013,  n.  159,   reca:
          "Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'  di
          determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE).". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2749, 2788 e  2855
          del codice civile: 
              "Art. 2749. Estensione del privilegio. 
              Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle
          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di
          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per
          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli
          dell'anno precedente. 
              Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della
          vendita." 
              "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi. 
              La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi
          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in
          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del
          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi
          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,
          fino alla data della vendita." 
              "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione. 
              L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso
          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle
          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie
          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono
          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa
          la corrispondente iscrizione. 
              Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un
          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso
          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la
          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'
          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al
          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita
          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le
          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno
          effetto dalla loro data. 
              L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello
          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento
          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'
          soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita
          .".