Art. 69 
 
 
                   Condizioni soggettive ostative 
 
    1. Il consumatore non puo' accedere alla  procedura  disciplinata
in questa sezione  se  e'  gia'  stato  esdebitato  nei  cinque  anni
precedenti la domanda o ha gia'  beneficiato  dell'esdebitazione  per
due volte, ovvero ha determinato la situazione di  sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode. 
    2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato  i  principi  di
cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in  sede  di  omologa,
anche se dissenziente, ne' far valere cause di  inammissibilita'  che
non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 69: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 124-bis del  citato
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: 
              "Art. 124-bis. Verifica del merito creditizio 
              1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
          finanziatore valuta il merito  creditizio  del  consumatore
          sulla base di informazioni adeguate, se  del  caso  fornite
          dal  consumatore  stesso  e,   ove   necessario,   ottenute
          consultando una banca dati pertinente. 
              2. Se  le  parti  convengono  di  modificare  l'importo
          totale del credito dopo la  conclusione  del  contratto  di
          credito,   il   finanziatore   aggiorna   le   informazioni
          finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
          il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad  un
          aumento significativo dell'importo totale del credito. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  disposizioni  attuative   del   presente
          articolo.".