Art. 70 
 
 
                       Omologazione del piano 
 
    1. Il giudice, se  la  proposta  e  il  piano  sono  ammissibili,
dispone con decreto che siano pubblicati in apposita  area  del  sito
web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne  sia  data
comunicazione entro  trenta  giorni,  a  cura  dell'OCC,  a  tutti  i
creditori. 
    2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve
comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata.  In
mancanza,  le  successive  comunicazioni  sono  effettuate   mediante
deposito in cancelleria. 
    3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni  creditore
puo'  presentare  osservazioni,  inviandole  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 
    4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su  istanza  del
debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione
forzata che potrebbero pregiudicare la  fattibilita'  del  piano.  Il
giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre  il  divieto
di azioni  esecutive  e  cautelari  sul  patrimonio  del  consumatore
nonche'  le  altre  misure  idonee  a  conservare  l'integrita'   del
patrimonio fino alla conclusione del procedimento. 
    5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori,
o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il  giudice,  salvo  che
l'istanza   di   revoca   non   sia   palesemente   inammissibile   o
manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante  scambio  di
memorie scritte e provvede con decreto. 
    6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce  al  giudice  e
propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 
    7.  Il  giudice,  verificata  l'ammissibilita'  giuridica  e   la
fattibilita' economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa
il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a
cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 
    8. La sentenza di  omologa  e'  comunicata  ai  creditori  ed  e'
pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza  e'
impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 
    9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le
osservazioni di  cui  al  comma  3,  contesta  la  convenienza  della
proposta, il giudice omologa il piano  se  ritiene  che  comunque  il
credito dell'opponente possa essere soddisfatto  dall'esecuzione  del
piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. 
    10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con
decreto motivato e dichiara  l'inefficacia  delle  misure  protettive
accordate. Su istanza del debitore,  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti di legge, dichiara aperta la  procedura  liquidatoria  ai
sensi degli articoli 268 e seguenti. 
    11. Nei casi di frode l'istanza  di  cui  al  comma  10,  secondo
periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal  pubblico
ministero. 
    12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso  reclamo  ai
sensi dell'articolo 50. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.