Art. 71 
 
 
                        Esecuzione del piano 
 
    1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento  del  piano,  risolve  le
eventuali difficolta' e le sottopone al giudice,  se  necessario.  Il
debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare  esecuzione
al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC  riferisce  al  giudice  per
iscritto sullo stato dell'esecuzione. 
    2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta
al giudice il rendiconto.  Il  giudice,  se  approva  il  rendiconto,
procede alla  liquidazione  del  compenso,  tenuto  conto  di  quanto
eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento. 
    3.Se non approva  il  rendiconto,  il  giudice  indica  gli  atti
necessari per l'esecuzione del  piano  ed  un  termine  per  il  loro
compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche
prorogato, il giudice revoca  l'omologazione,  osservate,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. 
    4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della
diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il
diritto al compenso. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.