Art. 72 
 
 
                      Revoca dell'omologazione 
 
    1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di  un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi  altro  interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
simulate attivita' inesistenti o se  risultano  commessi  altri  atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori. 
    2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di  inadempimento
degli obblighi previsti nel  piano  o  qualora  questo  sia  divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo. 
    3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione. 
    4. La domanda di revoca non puo' essere proposta  e  l'iniziativa
da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla
approvazione del rendiconto. 
    5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente  le  parti,  anche
mediante scambio di memorie  scritte  e  provvede  alla  revoca,  con
sentenza  reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  50,  o  rigetta   la
richiesta con decreto motivato. 
    6.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi in buona fede. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.