Art. 239 
 
      Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di
euro  per  l'anno  2020,   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione,  destinato   alla   copertura   delle   spese   per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di  una  strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali,  della   diffusione   dell'identita'   digitale,   del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione  e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi  in  rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  per  i
servizi  e  le   attivita'   di   assistenza   tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere  assegnate  al
Ministro   delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli  aspetti  correlati
alla sicurezza cibernetica. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.