Art. 240 
 
Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale  generale
  del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
  1. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di  cui  all'articolo  4  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, una  Direzione  Centrale  competente  a
sviluppare le attivita' di prevenzione  e  di  tutela  informatica  e
cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero  dall'articolo
1 del decreto legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133,  nonche'  ad
assicurare l'unita' di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
svolte dalla specialita' della polizia postale e delle  comunicazioni
della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne
costituiscono il completamento al fine  dell'organico  supporto  alle
attivita' investigative.  Alla  Direzione  Centrale  e'  preposto  un
dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario  della
carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. 
  2. Il numero delle Direzioni Centrali e  degli  uffici  di  livello
equiparato  in  cui  si  articola  il  Dipartimento  della   Pubblica
Sicurezza,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   e',
conseguentemente, incrementato  di  una  unita',  fermo  restando  il
numero  complessivo  dei  posti  dirigenziali  generali  di  pubblica
sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile  1982,  n.  335.
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  ad  adeguare  alle
previsioni  di  cui  al  presente  articolo  il  regolamento  recante
l'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.