Art. 239
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali, della diffusione dell'identita' digitale, del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i
servizi e le attivita' di assistenza tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 221.
- Il testo dell'articolo 62 del citata decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 12.
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 64-bis del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2- sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti.
L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da
un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui
propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f ) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.»
«Art. 64-bis Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono
fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle
Linee guida, tramite il punto di accesso telematico
attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
1, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.»