Art. 239 
 
      Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di
euro  per  l'anno  2020,   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione,  destinato   alla   copertura   delle   spese   per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di  una  strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali,  della   diffusione   dell'identita'   digitale,   del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione  e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi  in  rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  per  i
servizi  e  le   attivita'   di   assistenza   tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere  assegnate  al
Ministro   delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli  aspetti  correlati
alla sicurezza cibernetica. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 221. 
              -  Il  testo  dell'articolo  62  del   citata   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 12. 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 64  e  64-bis  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  64  Sistema  pubblico  per  la  gestione   delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 
              1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2- sexies. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo
          3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti.
          L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso  ai
          propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto  il
          riconoscimento dell'utente esonera i predetti  soggetti  da
          un obbligo generale di  sorveglianza  delle  attivita'  sui
          propri  siti,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f ) alle modalita' di adesione da parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line.» 
              «Art.  64-bis  Accesso  telematico  ai  servizi   della
          Pubblica Amministrazione 
              1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  rendono
          fruibili i propri servizi  in  rete,  in  conformita'  alle
          Linee  guida,  tramite  il  punto  di  accesso   telematico
          attivato presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto  di  cui
          all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, i fornitori di identita' digitali e  i  prestatori
          dei servizi fiduciari qualificati, in sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
          1, espongono  per  ogni  servizio  le  relative  interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida.»