Art. 240 
 
Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale  generale
  del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
 
  1. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di  cui  all'articolo  4  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, una  Direzione  Centrale  competente  a
sviluppare le attivita' di prevenzione  e  di  tutela  informatica  e
cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero  dall'articolo
1 del decreto legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133,  nonche'  ad
assicurare l'unita' di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
svolte dalla specialita' della polizia postale e delle  comunicazioni
della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne
costituiscono il completamento al fine  dell'organico  supporto  alle
attivita' investigative.  Alla  Direzione  Centrale  e'  preposto  un
dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario  della
carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. 
  2. Il numero delle Direzioni Centrali e  degli  uffici  di  livello
equiparato  in  cui  si  articola  il  Dipartimento  della   Pubblica
Sicurezza,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   e',
conseguentemente, incrementato  di  una  unita',  fermo  restando  il
numero  complessivo  dei  posti  dirigenziali  generali  di  pubblica
sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile  1982,  n.  335.
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  ad  adeguare  alle
previsioni  di  cui  al  presente  articolo  il  regolamento  recante
l'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              «Art. 4 Dipartimento della pubblica sicurezza 
              Nell'ambito   dell'Amministrazione    della    pubblica
          sicurezza  e'  istituito  il  dipartimento  della  pubblica
          sicurezza che provvede, secondo le direttive e  gli  ordini
          del Ministro dell'interno: 
              1) all'attuazione della politica  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica; 
              2) al coordinamento tecnico-operativo  delle  forze  di
          polizia; 
              3) alla direzione e amministrazione  della  Polizia  di
          Stato; 
              4) alla direzione  e  gestione  dei  supporti  tecnici,
          anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7-bis  del  citato
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: 
              «Art. 7-bis Sicurezza telematica 
              1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi
          e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della  legge  24
          ottobre 1977, n. 801 l'organo  del  Ministero  dell'interno
          per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei  servizi  di
          telecomunicazione  assicura   i   servizi   di   protezione
          informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
          interesse nazionale individuate con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  operando  mediante  collegamenti  telematici
          definiti con apposite convenzioni con i responsabili  delle
          strutture interessate. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, del decreto
          legge  18   ottobre   2001,   n.   374,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2001,  n.  438  e
          quelle di cui all'articolo 226 delle norme  di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271 anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
          polizia giudiziaria ivi indicati.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
              «Art. 1 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
              1.  Al  fine  di  assicurare  un  livello  elevato   di
          sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
          informatici delle amministrazioni pubbliche, degli  enti  e
          degli operatori pubblici e  privati  aventi  una  sede  nel
          territorio nazionale, da cui  dipende  l'esercizio  di  una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
              2. Entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
          della Repubblica (CISR): 
              a) sono definiti modalita'  e  criteri  procedurali  di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
              1) il soggetto esercita una funzione  essenziale  dello
          Stato,  ovvero  assicura  un  servizio  essenziale  per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
              2) l'esercizio di tale funzione  o  la  prestazione  di
          tale  servizio  dipende  da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
              2-bis)  l'individuazione  avviene  sulla  base  di   un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti. 
              b) sono definiti, sulla base di un'analisi del  rischio
          e di un criterio  di  gradualita'  che  tenga  conto  delle
          specificita' dei diversi settori di  attivita',  i  criteri
          con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis  predispongono
          e aggiornano con cadenza almeno  annuale  un  elenco  delle
          reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici  di
          cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della
          relativa architettura  e  componentistica,  fermo  restando
          che, per  le  reti,  i  sistemi  informativi  e  i  servizi
          informatici  attinenti  alla  gestione  delle  informazioni
          classificate, si applica quanto  previsto  dal  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 4,  comma  3,  lettera  l),
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali
          criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi,
          l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato  con  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
          entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal
          comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti  iscritti  nell'elenco
          di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e  quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82,  nonche'  quelli  privati,  di  cui  al   comma   2-bis
          trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e al  Ministero  dello  sviluppo
          economico; la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  il
          Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di
          rispettiva pertinenza al  Dipartimento  delle  informazioni
          per la sicurezza, anche per le  attivita'  di  prevenzione,
          preparazione e gestione di crisi cibernetiche  affidate  al
          Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo  7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
              2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai  sensi
          del  comma  2,  lettera  a),  e'  contenuta  in   un   atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CISR, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma. 
              3. Entro dieci mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che
          disciplina  altresi'  i  relativi   termini   e   modalita'
          attuative, adottato su proposta del CISR: 
              a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di
          cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi  impatto
          su reti, sistemi informativi e servizi informatici  di  cui
          al comma 2, lettera b), al  Gruppo  di  intervento  per  la
          sicurezza  informatica  in  caso   di   incidente   (CSIRT)
          italiano, che inoltra tali notifiche,  tempestivamente,  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche  per
          le  attivita'  demandate  al  Nucleo   per   la   sicurezza
          cibernetica; il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza assicura la trasmissione  delle  notifiche  cosi'
          ricevute  all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
          di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
          un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, se effettuate da un soggetto privato; 
              b) sono stabilite  misure  volte  a  garantire  elevati
          livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi  e
          dei servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          tenendo   conto   degli   standard   definiti   a   livello
          internazionale e dell'Unione europea, relative: 
              1) alla struttura organizzativa preposta alla  gestione
          della sicurezza; 
              1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione  del
          rischio; 
              2) alla mitigazione e gestione degli incidenti  e  alla
          loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o
          prodotti che  risultino  gravemente  inadeguati  sul  piano
          della sicurezza; 
              3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
              4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi; 
              5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita'
          del servizio; 
              6) al monitoraggio, test e controllo; 
              7) alla formazione e consapevolezza; 
              8) all'affidamento di  forniture  di  beni,  sistemi  e
          servizi di information and communication technology  (ICT),
          anche mediante definizione di caratteristiche  e  requisiti
          di carattere generale, di standard e di eventuali limiti. 
              4. All'elaborazione delle misure di  cui  al  comma  3,
          lettera b), provvedono, secondo gli  ambiti  di  competenza
          delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
          economico e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          d'intesa  con  il  Ministero  della  difesa,  il  Ministero
          dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 
              4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai  commi  2  e  3
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica per l'espressione del parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto  puo'
          essere comunque adottato. I medesimi schemi  sono  altresi'
          trasmessi al Comitato parlamentare per la  sicurezza  della
          Repubblica. 
              4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e  i
          suoi  aggiornamenti  sono  trasmessi,  entro  dieci  giorni
          dall'adozione, al Comitato parlamentare  per  la  sicurezza
          della Repubblica. 
              5. Per l'aggiornamento di quanto previsto  dai  decreti
          di cui ai commi 2  e  3  si  procede  secondo  le  medesime
          modalita' di cui ai commi 2,  3,  4  e  4-bis  con  cadenza
          almeno biennale. 
              6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  dieci
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
              a) i soggetti di cui al comma 2-bis, ovvero le centrali
          di committenza alle  quali  essi  fanno  ricorso  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 512, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208,  che  intendano   procedere   all'affidamento   di
          forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere
          impiegati  sulle  reti,  sui  sistemi  informativi  e   per
          l'espletamento dei servizi informatici di cui al  comma  2,
          lettera b), appartenenti  a  categorie  individuate,  sulla
          base  di  criteri  di  natura  tecnica,  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al
          Centro di valutazione e  certificazione  nazionale  (CVCN),
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;  la
          comunicazione comprende anche la  valutazione  del  rischio
          associato all'oggetto della fornitura, anche  in  relazione
          all'ambito di impiego. Entro  quarantacinque  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione,  prorogabili  di  quindici
          giorni,  una   sola   volta,   in   caso   di   particolare
          complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
          ed imporre condizioni e test  di  hardware  e  software  da
          compiere anche in collaborazione con i soggetti di  cui  al
          comma 2-bis, secondo un  approccio  gradualmente  crescente
          nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui  al
          precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato,  i
          soggetti che  hanno  effettuato  la  comunicazione  possono
          proseguire nella  procedura  di  affidamento.  In  caso  di
          imposizione di condizioni e test di hardware e software,  i
          relativi bandi di  gara  e  contratti  sono  integrati  con
          clausole   che   condizionano,    sospensivamente    ovvero
          risolutivamente, il contratto al rispetto delle  condizioni
          e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN.  I  test
          devono essere conclusi  nel  termine  di  sessanta  giorni.
          Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella  procedura  di   affidamento.   In   relazione   alla
          specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
          da  impiegare  su  reti,  sistemi  informativi  e   servizi
          informatici del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero
          della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
          i predetti Ministeri, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  in
          coerenza con quanto previsto dal presente decreto,  possono
          procedere, con le medesime modalita' e i  medesimi  termini
          previsti   dai   periodi    precedenti,    attraverso    la
          comunicazione ai propri Centri di  valutazione  accreditati
          per le attivita' di cui al presente decreto, ai  sensi  del
          comma 7,  lettera  b),  che  impiegano  le  metodologie  di
          verifica e di test definite  dal  CVCN.  Per  tali  casi  i
          predetti  Centri  informano  il  CVCN  con   le   modalita'
          stabilite con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non  sono  oggetto
          di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai  sistemi
          informativi e ai servizi  informatici  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di prevenzione, accertamento e  repressione
          dei reati  e  i  casi  di  deroga  stabiliti  dal  medesimo
          regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi  e
          servizi ICT per le quali sia  indispensabile  procedere  in
          sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
          di beni, sistemi e  servizi  ICT  conformi  ai  livelli  di
          sicurezza di cui al comma 3,  lettera  b),  salvo  motivate
          esigenze connesse agli specifici  impieghi  cui  essi  sono
          destinati; 
              b) i soggetti  individuati  quali  fornitori  di  beni,
          sistemi  e  servizi  destinati  alle   reti,   ai   sistemi
          informativi e ai servizi informatici di  cui  al  comma  2,
          lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
          di specifica competenza, ai Centri di valutazione  operanti
          presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
          lettera a) del presente comma,  la  propria  collaborazione
          per l'effettuazione delle attivita' di  test  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, sostenendone gli  oneri;  il
          CVCN segnala la mancata collaborazione al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  caso  di  fornitura  destinata  a
          soggetti privati,  o  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  in  caso  di  fornitura  destinata  a   soggetti
          pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82;  sono
          inoltrate  altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
          dei Ministeri dell'interno e  della  difesa,  di  cui  alla
          lettera a); 
              c) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario,  specifiche  prescrizioni;  nello   svolgimento
          delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
          se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
          e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i  sistemi
          informativi e i servizi informatici  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  connessi  alla  funzione  di  prevenzione   e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
          verifica sono svolte, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
          e sistemi, nonche', nei casi  in  cui  siano  espressamente
          previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
          del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
          dipendono le Forze di polizia e le  Forze  armate,  che  ne
          comunicano gli esiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri per i profili di competenza. 
              7.  Nell'ambito  dell'approvvigionamento  di  prodotti,
          processi, servizi ICT e associate infrastrutture  destinati
          alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento  dei
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il  CVCN
          assume i seguenti compiti: 
              a)  contribuisce  all'elaborazione  delle   misure   di
          sicurezza di cui al comma  3,  lettera  b),  per  cio'  che
          concerne l'affidamento di  forniture  di  beni,  sistemi  e
          servizi ICT; 
              b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza
          e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche  in  relazione
          all'ambito di impiego, definisce le metodologie di verifica
          e di test e svolge le attivita' di cui al comma 6,  lettera
          a), dettando, se del caso, anche prescrizioni  di  utilizzo
          al committente; a tali fini il  CVCN  si  avvale  anche  di
          laboratori  dallo  stesso   accreditati   secondo   criteri
          stabiliti da un decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato entro dieci mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          su proposta del CISR, impiegando,  per  le  esigenze  delle
          amministrazioni centrali dello Stato, quelli  eventualmente
          istituiti, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, presso le medesime  amministrazioni.  Con
          lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i  raccordi,  ivi
          compresi i  contenuti,  le  modalita'  e  i  termini  delle
          comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonche'
          tra  il  medesimo  CVCN  e  i  Centri  di  valutazione  del
          Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui
          al comma 6, lettera a), anche  la  fine  di  assicurare  il
          coordinamento delle rispettive attivita'  e  perseguire  la
          convergenza e la  non  duplicazione  delle  valutazioni  in
          presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio; 
              c)   elabora   e   adotta,   previo   conforme   avviso
          dell'organismo tecnico  di  supporto  al  CISR,  schemi  di
          certificazione cibernetica, tenendo  conto  degli  standard
          definiti a livello internazionale  e  dell'Unione  europea,
          laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi  di
          certificazione esistenti non siano ritenuti  adeguati  alle
          esigenze di tutela del  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica. 
              8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del  decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  e  quelli  di  cui
          all'articolo   16-ter,   comma   2,   del   codice    delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, inclusi  nel  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica: 
              a)  osservano  le   misure   di   sicurezza   previste,
          rispettivamente, dai predetti decreti legislativi,  ove  di
          livello almeno equivalente a quelle adottate ai  sensi  del
          comma 3, lettera b), del presente  articolo;  le  eventuali
          misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di  assicurare  i
          livelli di sicurezza previsti  dal  presente  decreto  sono
          definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
          soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo  29  del
          codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
          di cui al comma  2-bis,  e  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico per i soggetti privati di cui al medesimo  comma,
          avvalendosi anche del CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  si
          raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio  2018,
          n. 65; 
              b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al  comma  3,
          lettera   a),   che    costituisce    anche    adempimento,
          rispettivamente,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui  agli
          articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi  dell'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e delle correlate disposizioni  attuative;  a
          tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera  a),
          anche in relazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n.  259,  il  CSIRT  italiano  inoltra  le  notifiche
          ricevute  ai  sensi  del  predetto  comma  3,  lettera  a),
          all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 
              9. Salvo che il fatto costituisca reato: 
              a)   il   mancato   adempimento   degli   obblighi   di
          predisposizione,  di  aggiornamento   e   di   trasmissione
          dell'elenco delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          200.000 a euro 1.200.000; 
              b) il mancato adempimento dell'obbligo di  notifica  di
          cui al comma 3, lettera  a),  nei  termini  prescritti,  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
              c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di  cui  al
          comma  3,  lettera  b),   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
              d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,  lettera
          a), nei termini  prescritti,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 
              e) l'impiego di prodotti  e  servizi  sulle  reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera  b),  in  violazione
          delle condizioni o in  assenza  del  superamento  dei  test
          imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
          comma  6,  lettera  a),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 
              f) la mancata collaborazione per l'effettuazione  delle
          attivita' di test di cui al comma 6, lettera a),  da  parte
          dei soggetti di cui al medesimo comma  6,  lettera  b),  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
              g) il mancato adempimento delle  prescrizioni  indicate
          dal Ministero dello sviluppo economico o  dalla  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  in  esito  alle  attivita'  di
          ispezione e verifica svolte ai sensi del comma  6,  lettera
          c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 250.000 a euro 1.500.000; 
              h) il mancato rispetto delle  prescrizioni  di  cui  al
          comma  7,  lettera  b),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000. 
              10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
          comunicazione o del superamento dei test  o  in  violazione
          delle condizioni di cui al comma 6, lettera  a),  comporta,
          oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere  d)  ed  e),
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della  incapacita'  ad  assumere  incarichi  di  direzione,
          amministrazione e  controllo  nelle  persone  giuridiche  e
          nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
          data di accertamento della violazione. 
              11. Chiunque, allo scopo di ostacolare  o  condizionare
          l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2,  lettera
          b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
          di vigilanza previste dal comma  6,  lettera  c),  fornisce
          informazioni, dati o elementi di fatto non  rispondenti  al
          vero, rilevanti per la  predisposizione  o  l'aggiornamento
          degli elenchi di cui al comma 2,  lettera  b),  o  ai  fini
          delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
          svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
          al comma 6), lettera c) od omette  di  comunicare  entro  i
          termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
          di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
              11-bis.  All'articolo  24-bis,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  le  parole:  "di
          altro ente pubblico," sono inserite  le  seguenti:  "e  dei
          delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del  decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 105,". 
              12. Le autorita' competenti  per  l'accertamento  delle
          violazioni   e    per    l'irrogazione    delle    sanzioni
          amministrative  sono  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti  di  cui
          all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis,  e  il  Ministero
          dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui  al
          medesimo comma. 
              13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione  delle
          sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano  le
          disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici  di  cui  al
          comma 2-bis, la violazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo puo' costituire causa di  responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile. 
              15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui  al
          presente decreto assicurano gli opportuni raccordi  con  il
          Dipartimento delle informazioni  per  la  sicurezza  e  con
          l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la
          regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione,   quale
          autorita' di contrasto nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
              16. La Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per  lo
          svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto  puo'
          avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale  (AgID)  sulla
          base di apposite  convenzioni,  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie e umane  disponibili  a  legislazione  vigente,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 4, comma 5, dopo il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente: 
              «Il Ministero dello  sviluppo  economico  inoltra  tale
          elenco  al  punto  di  contatto  unico  e  all'organo   del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 
              b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e  il  punto  di
          contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: 
              «, il punto di contatto unico e l'organo del  Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazione,  di  cui  all'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,». 
              18. Gli  eventuali  adeguamenti  alle  prescrizioni  di
          sicurezza definite ai sensi del  presente  articolo,  delle
          reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi  informatici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti   e   degli
          operatori pubblici di cui al comma 2-bis,  sono  effettuati
          con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente. 
              19.  Per  la   realizzazione,   l'allestimento   e   il
          funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
          la spesa di euro  3.200.000  per  l'anno  2019  e  di  euro
          2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020  al  2023  e  di
          euro 750.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Per  la
          realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
          di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai  commi
          6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000  per  l'anno
          2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno  degli  anni  2020  e
          2021. 
              19-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
          coordina la  coerente  attuazione  delle  disposizioni  del
          presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
          nazionale cibernetica, anche avvalendosi  del  Dipartimento
          delle informazioni  per  la  sicurezza,  che  assicura  gli
          opportuni  raccordi  con  le   autorita'   titolari   delle
          attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
          cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
          alle Camere una relazione sulle attivita' svolte. 
              19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente  del
          Consiglio dei ministri previsti dal  presente  articolo  e'
          acquisito, ai fini  della  loro  adozione,  il  parere  del
          Consiglio di Stato,  i  termini  ordinatori  stabiliti  dal
          presente  articolo  sono  sospesi   per   un   periodo   di
          quarantacinque giorni.» 
              - Si riporta la Tabella A del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335  (Ordinamento  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia): 
              «TABELLA A 
    

=====================================================================
|          |                       | Posti di |                     |
|          |                       |qualifica |                     |
|Livello di|                       |   e di   |                     |
| funzione |       Qualifica       |funzione  |      FUNZIONE       |
+==========+=======================+==========+=====================+
|          |Carriera dei funzionari|          |                     |
|          |      di Polizia       |          |                     |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |  Direttore o vice   |
|          |                       |          |    direttore di     |
|          |                       |          | direzione o ufficio |
|          |                       |          |centrale nell'ambito |
|          |                       |          |  del dipartimento   |
|          |                       |          |   della pubblica    |
|          |                       |          | sicurezza; questore |
|          |                       |          |     di sede di      |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |rilevanza; ispettore |
|          |                       |          |   generale capo;    |
|          |                       |          |     consigliere     |
|          |                       |          |    ministeriale;    |
|          |                       |          |    dirigente di     |
|          |                       |          |  ispettorato o di   |
|          |                       |          | ufficio speciale di |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |   direttore della   |
|          |                       |          | scuola superiore di |
|          |                       |          | polizia; direttore  |
|          |                       |          |   della scuola di   |
|          |                       |          | perfezionamento per |
|          |                       |          |le forze di polizia; |
|          |                       |          |dirigente di ufficio |
|          |                       |          |interregionale per le|
|          |                       |          | esigenze di polizia |
|          |                       |          |   di frontiera di   |
|          | Dirigente generale di |          |     particolare     |
|    C     |  pubblica sicurezza   |    32    |     rilevanza.      |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          | Questore; ispettore |
|          |                       |          |generale; consigliere|
|          |                       |          |    ministeriale     |
|          |                       |          | aggiunto; direttore |
|          |                       |          |  di servizio o di   |
|          |                       |          | ufficio equiparato  |
|          |                       |          |   nell'ambito del   |
|          |                       |          | dipartimento della  |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |    dirigente di     |
|          |                       |          |  ispettorato o di   |
|          |                       |          | ufficio speciale di |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |dirigente di ufficio |
|          |                       |          |   territoriale a    |
|          |                       |          | livello regionale o |
|          |                       |          |interregionale per le|
|          |                       |          | esigenze di polizia |
|          |                       |          |     stradale o      |
|          |                       |          |  ferroviaria o di   |
|          |                       |          | frontiera, nonche'  |
|          |                       |          |   postale e delle   |
|          |                       |          |  comunicazioni di   |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |rilevanza; dirigente |
|          |                       |          |di reparto mobile di |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |rilevanza; direttore |
|          |                       |          |   di istituto di    |
|          |                       |          |    istruzione di    |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |   rilevanza; vice   |
|          |                       |          |   direttore della   |
|          |                       |          | scuola superiore di |
|          |                       |          |    polizia; vice    |
|          |                       |          |   direttore della   |
|          |                       |          |      scuola di      |
|          |                       |          | perfezionamento per |
|    D     |  Dirigente superiore  |   195    |le forze di polizia. |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |Vicario del questore;|
|          |                       |          |dirigente di ufficio |
|          |                       |          |      di prima       |
|          |                       |          |articolazione interna|
|          |                       |          |   di particolare    |
|          |                       |          |   rilevanza delle   |
|          |                       |          | questure; dirigente |
|          |                       |          |   di distretto di   |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |    dirigente di     |
|          |                       |          |    commissariato    |
|          |                       |          |    distaccato di    |
|          |                       |          |pubblica sicurezza di|
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |rilevanza; dirigente |
|          |                       |          |  di commissariato   |
|          |                       |          |sezionale di pubblica|
|          |                       |          |    sicurezza di     |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |   rilevanza; vice   |
|          |                       |          |     consigliere     |
|          |                       |          |    ministeriale;    |
|          |                       |          |    direttore di     |
|          |                       |          |   divisione o di    |
|          |                       |          | ufficio equiparato  |
|          |                       |          |   nell'ambito del   |
|          |                       |          | dipartimento della  |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |  vice dirigente di  |
|          |                       |          |  ispettorato o di   |
|          |                       |          | ufficio speciale di |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |dirigente di ufficio |
|          |                       |          |   territoriale a    |
|          |                       |          |    livello anche    |
|          |                       |          |    provinciale o    |
|          |                       |          | interprovinciale di |
|          |                       |          |particolare rilevanza|
|          |                       |          | per le esigenze di  |
|          |                       |          | polizia stradale o  |
|          |                       |          |  ferroviaria o di   |
|          |                       |          |frontiera, nonche' a |
|          |                       |          |  livello regionale  |
|          |                       |          |o interregionale per |
|          |                       |          |la polizia postale e |
|          |                       |          |delle comunicazioni; |
|          |                       |          |  vice dirigente di  |
|          |                       |          |ufficio territoriale |
|          |                       |          |a livello regionale o|
|          |                       |          |  interregionale di  |
|          |                       |          |particolare rilevanza|
|          |                       |          | per le esigenze di  |
|          |                       |          | polizia stradale o  |
|          |                       |          |  ferroviaria o di   |
|          |                       |          |frontiera o postale e|
|          |                       |          |delle comunicazioni; |
|          |                       |          |dirigente di reparto |
|          |                       |          | mobile o di reparto |
|          |                       |          | speciale; direttore |
|          |                       |          |   di istituto di    |
|          |                       |          |  istruzione; vice   |
|          |                       |          |direttore di istituto|
|          |                       |          |  di istruzione di   |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |rilevanza; dirigente |
|          |                       |          |   di gabinetto di   |
|          |                       |709 (658 a|polizia scientifica a|
|          |                       |decorrere | livello regionale o |
|          |                       |  dal 1   |  interregionale di  |
|          |                       | gennaio  |     particolare     |
|    E     |    Primo dirigente    |  2027)   |     rilevanza.      |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |Dirigente di ufficio |
|          |                       |          |      di prima       |
|          |                       |          |articolazione interna|
|          |                       |          |  di significativa   |
|          |                       |          |   rilevanza delle   |
|          |                       |          |   questure; vice    |
|          |                       |          |dirigente di ufficio |
|          |                       |          |      di prima       |
|          |                       |          |articolazione interna|
|          |                       |          |   di particolare    |
|          |                       |          |   rilevanza delle   |
|          |                       |          | questure; dirigente |
|          |                       |          |   di sezione o di   |
|          |                       |          |ufficio equiparato di|
|          |                       |          |  ufficio di prima   |
|          |                       |          |articolazione interna|
|          |                       |          |  delle questure di  |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |rilevanza; dirigente |
|          |                       |          |  di commissariato   |
|          |                       |          |    distaccato di    |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |    dirigente di     |
|          |                       |          |    commissariato    |
|          |                       |          |sezionale di pubblica|
|          |                       |          |    sicurezza di     |
|          |                       |          |    significativa    |
|          |                       |          |   rilevanza; vice   |
|          |                       |          |    dirigente di     |
|          |                       |          |distretto di pubblica|
|          |                       |          |sicurezza; dirigente |
|          |                       |          |    di settore di    |
|          |                       |          |distretto di pubblica|
|          |                       |          |   sicurezza; vice   |
|          |                       |          |dirigente o dirigente|
|          |                       |          |    di settore di    |
|          |                       |          |    commissariato    |
|          |                       |          |    distaccato o     |
|          |                       |          |sezionale di pubblica|
|          |                       |          |    sicurezza di     |
|          |                       |          |     particolare     |
|          |                       |          |     rilevanza;      |
|          |                       |          |   coordinatore di   |
|          |                       |          |attivita' complesse; |
|          |                       |          |  vice direttore di  |
|          |                       |          |   divisione o di    |
|          |                       |          |ufficio equiparato o |
|          |                       |          |direttore di sezione |
|          |                       |          |    o di ufficio     |
|          |                       |          |     equiparato      |
|          |                       |          |   nell'ambito del   |
|          |                       |          | dipartimento della  |
|          |                       |          | pubblica sicurezza; |
|          |                       |          |dirigente di sezione |
|          |                       |          |    o di ufficio     |
|          |                       |          |    equiparato di    |
|          |                       |          |  ispettorato o di   |
|          |                       |          | ufficio speciale di |
|          |                       |          |      pubblica       |
|          |                       |          |sicurezza;dirigente o|
|          |                       |          |  vice dirigente o   |
|          |                       |          |dirigente di settore |
|          |                       |          |     di ufficio      |
|          |                       |          |   territoriale a    |
|          |                       |          |    livello anche    |
|          |                       |          |    provinciale o    |
|          |                       |          | interprovinciale di |
|          |                       |          |    significativa    |
|          |                       |          |  rilevanza per le   |
|          |                       |          | esigenze di polizia |
|          |                       |          |     stradale o      |
|          |                       |          |  ferroviaria o di   |
|          |                       |          |frontiera, nonche' a |
|          |                       |          | livello regionale o |
|          |                       |          |interregionale per la|
|          |                       |          |  polizia postale e  |
|          |                       |          |        delle        |
|          |                       |          | comunicazioni;vice  |
|          |                       |          |dirigente o dirigente|
|          |                       |          |di settore di ufficio|
|          |                       |          |   territoriale a    |
|          |                       |          | livello regionale o |
|          |                       |          |  interregionale o   |
|          |                       |          |     ufficio di      |
|          |                       |          |particolare rilevanza|
|          |                       |          | per le esigenze di  |
|          |                       |          | polizia stradale o  |
|          |                       |          |  ferroviaria o di   |
|          |                       |          |frontiera o postale e|
|          |                       |          |delle comunicazioni; |
|          |                       |          |  dirigente o vice   |
|          |                       |          |dirigente o dirigente|
|          |                       |          |di settore di reparto|
|          |                       |          | mobile o di reparto |
|          |                       |          |speciale; direttore o|
|          |                       |          |  vice direttore o   |
|          |                       |          |direttore di settore |
|          |                       |          |   di istituto di    |
|          |                       |          |istruzione; dirigente|
|          |                       |          | o vice dirigente di |
|          |                       |          |gabinetto di polizia |
|          |                       |          |scientifica a livello|
|          |                       |          |     regionale o     |
|          |                       |          |   interregionale;   |
|          |                       |          |dirigente di reparto |
|          |                       |          |prevenzione crimine; |
|          |                       |          | dirigente di nucleo |
|          |                       |          |    operativo di     |
|          |                       |   1595   |     protezione;     |
|          |                       | (1.295 a |   responsabile di   |
|          |                       |decorrere | sezione di polizia  |
|          |                       |  dal 1   |   giudiziaria di    |
|          | Vice questore e Vice  | gennaio  |     particolare     |
|          |  questore aggiunto    |  2027)   |     rilevanza.      |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |   1.969  |                     |
|          |                       | (1.520 a |                     |
|          |                       |decorrere |                     |
|          |   Commissario capo    |  dal 1°  |                     |
|          |   Commissario Vice    | gennaio  |                     |
|          |      Commissario      |  2027)   |                     |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |   4.500  |                     |
|          |                       | (3.700 a |                     |
|          |                       |decorrere |                     |
|          |                       |  dal 1   |                     |
|          | Dotazione complessiva | gennaio  |                     |
|          |  Carriera funzionari  |  2027)   |                     |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |   17.481 18.191 (a  |
|          |                       |          |  decorrere dal 1°   |
|          | Ruolo degli ispettori |          |    gennaio 2027)    |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |    Vice ispettore     |          |                     |
|          |  Ispettore Ispettore  |          |                     |
|          |    capo Ispettore     |          |                     |
|          |  superiore Sostituto  |          |                     |
|          |      commissario      |          |        5.720        |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |  23.201 23.911 (a   |
|          | Dotazione complessiva |          |  decorrere dal 1°   |
|          |       ispettori       |          |    gennaio 2027)    |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |  21.562 (24.000 a   |
|          |       Ruolo dei       |          |   decorrere dal 1   |
|          |    sovrintendenti     |          |    gennaio 2021)    |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |  Vice sovrintendente  |          |                     |
|          |    Sovrintendente     |          |                     |
|          |  Sovrintendente capo  |          |                     |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          |                       |          |  50.270 51.870 (a   |
|          | Ruolo degli agenti e  |          |  decorrere dal 1°   |
|          |      assistenti       |          |    gennaio 2020)    |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+
|          | Agente Agente scelto  |          |                     |
|          | Assistente Assistente |          |                     |
|          |         capo          |          |                     |
+----------+-----------------------+----------+---------------------+

    
              - Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 43. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 4 Disposizioni sull'organizzazione 
              1.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  Ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400. Si applica  l'  articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          Ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
              2. I Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall' articolo 1 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall' articolo 2 del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  Ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»