Art. 172 
 
Campo di applicazione - Sistema di gestione delle emergenze - Livelli
  di riferimento (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 7, 69, 97,  98,
  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  articoli  115   e
  115-quater, comma 2 e 3). 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  Titolo  si  applicano  alle
situazioni di esposizione di emergenza che avvengono  negli  impianti
nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al
Titolo IX, nelle installazioni di  cui  all'articolo  174,  comma  1,
nonche' alle situazioni che diano luogo o possano dar  luogo  a  dosi
per  l'individuo  rappresentativo  della  popolazione,  superiori  ai
valori stabiliti con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  7  e  che
avvengano: 
    a) al di fuori del territorio nazionale; 
    b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; 
    c) nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili; 
    d) nel caso di rinvenimento di sorgenti orfane; 
    e) in aree del territorio nazionale che non siano preventivamente
individuabili. 
  2. Il sistema di  gestione  dell'emergenza  e'  disciplinato  dalla
vigente  normativa  che  regolamenta  il  Servizio  nazionale   della
protezione civile e dai piani di emergenza di cui al presente Titolo. 
  3. I piani di emergenza di cui al presente  Titolo  sono  elaborati
alla luce dei principi generali  di  cui  all'articolo  173,  tenendo
presenti i livelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma 7  del
presente articolo. 
  4. I piani di emergenza di cui al presente  Titolo  prevedono,  ove
occorra, l'impiego di  squadre  speciali  di  intervento  in  cui  e'
assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo  tecnico,
medico e sanitario. 
  5. Con decreto dei Ministri della  salute  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  dell'interno  e  della  difesa  e
sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
definiti i programmi di formazione e le modalita' per  assicurare  ai
componenti delle squadre di cui al comma 4  una  formazione  adeguata
alle attivita' che esse sono chiamate a svolgere. 
  6. I piani di emergenza di cui  del  presente  Titolo  includono  i
requisiti di cui all'allegato XXX per la eventuale transizione da una
situazione  di  esposizione  di  emergenza  ad  una   situazione   di
esposizione esistente. 
  7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare,  dell'interno  sentiti  il
Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, l'Istituto Superiore di
Sanita', l'INAIL  e  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  sono
stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell'Unione europea e
internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni
di esposizione di emergenza e i criteri generici  per  l'adozione  di
misure protettive, da inserirsi nei piani  di  emergenza  di  cui  al
presente Titolo. Fino all'emanazione del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  al  presente  comma  si  applica,  per
quanto compatibile, l'allegato XXXI. 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  della  salute  e
dell'interno, su proposta dell'ISIN, sentiti l'ISS  e  l'INAIL,  sono
stabiliti per l'aria, le acque  ed  il  suolo,  i  criteri  operativi
derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose  stabiliti  con
il decreto di cui al comma 7. 
  9. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti l'ISIN, l'INAIL e  l'ISS,  sono  stabiliti  per  le  sostanze
alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale,  e  per  altre
matrici i criteri operativi derivati  corrispondenti  ai  criteri  in
termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7. 
  10. Con i decreti di cui ai commi 8 e 9 sono altresi'  stabiliti  i
valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui agli  stessi
commi per i quali si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
176. 
  11. I piani di emergenza individuano i soggetti responsabili  della
valutazione  e  registrazione  delle  conseguenze  dell'emergenza   e
dell'efficacia delle misure protettive.