Art. 173 
 
Principi  generali  della  radioprotezione  per  le   situazioni   di
  esposizione di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 7,
  69 e 97; decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  articoli
  11-quinques e 115-bis). 
 
  1. Ai fini delle decisioni in merito alla attuazione  delle  misure
protettive  nelle  situazioni  di  esposizione  di  emergenza,   sono
rispettati i seguenti principi generali: 
    a)  le  decisioni  che  introducono  o  modificano  una  via   di
esposizione nelle situazioni  di  esposizione  di  emergenza,  devono
essere giustificate nel senso che devono apportare piu' benefici  che
danni; 
    b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure  protettive  sono
ottimizzati allo scopo di mantenere l'entita' delle dosi individuali,
la probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti  al
minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto dello  stato  attuale
delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali; 
    c) l'ottimizzazione della protezione riguarda in via  prioritaria
le esposizioni al di sopra dei livelli di  riferimento  stabiliti  ai
sensi dell'articolo 172, comma 7, e continua a essere messa  in  atto
al di sotto di detto livello, anche tenuto conto delle valutazioni  e
delle registrazioni dell'efficacia delle misure protettive,  adottate
nel corso dell'emergenza; 
    d) alle operazioni svolte per l'applicazione di misure protettive
non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 146,  commi  1,
lettera a), 2, 6 e 7; 
    e) i livelli di riferimento e  i  criteri  in  termini  di  dose,
stabiliti ai sensi dell'articolo 172, comma  7,  sono  utilizzati  ai
fini della programmazione e dell'eventuale  attuazione  delle  misure
protettive; detti livelli non costituiscono limiti di dose. 
  2. La strategia di protezione definita nei piani  di  emergenza  di
cui al  presente  Titolo  e'  finalizzata  a  conseguire  l'obiettivo
primario di evitare reazioni tissutali che comportino  gravi  effetti
deterministici   in    qualsiasi    individuo    della    popolazione
effettivamente interessata dall'emergenza e  ridurre  il  rischio  di
effetti stocastici, tenendo conto dei principi  generali  di  cui  al
comma 1 e dei livelli di riferimento di cui all'articolo  172,  comma
7. 
  3. Le misure  protettive  previste  nei  piani  di  emergenza  sono
individuate,  in  relazione  ai  livelli  di   riferimento   di   cui
all'articolo 172, comma 7, con riguardo: 
    a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la
dispersione di radionuclidi all'esterno  dell'installazione,  nonche'
l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi; 
    b)  all'ambiente,  per  ridurre  il  trasferimento  di   sostanze
radioattive agli individui; 
    c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini
della riduzione della loro esposizione e dell'adozione  di  eventuali
provvedimenti sanitari nei loro confronti. 
  4. In caso di emergenza radiologica  o  nucleare,  l'organizzazione
delle  opportune   misure   protettive   deve   tener   conto   delle
caratteristiche reali  dell'emergenza  ed  essere  in  linea  con  la
strategia di protezione ottimizzata che e' parte integrante del piano
di emergenza.