Art. 174 
 
 
Esposizioni potenziali nelle emergenze per installazioni  soggette  a
provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 
  97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-ter). 
 
  1. Nelle pratiche con materie  radioattive  che  siano  soggette  a
provvedimenti autorizzativi previsti nei Titoli V, VII a eccezione di
quelli previsti dall'articolo 56, e nell'articolo 95 del  Titolo  IX,
nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto
salvo quanto previsto nel presente articolo, i  soggetti  richiedenti
l'emanazione  di   detti   provvedimenti   provvedono   a   eseguire,
avvalendosi anche dell'esperto  di  radioprotezione,  le  valutazioni
preventive della distribuzione spaziale  e  temporale  delle  materie
radioattive  disperse  o  rilasciate,   nonche'   delle   esposizioni
potenziali relative ai  lavoratori  e  all'individuo  rappresentativo
della popolazione nei possibili casi di emergenza  radiologica.  Sono
escluse dai suddetti obblighi le pratiche con  macchine  radiogene  e
con  macchine  acceleratrici  anche  con   produzione   di   sostanze
radioattive, in cui le sole materie radioattive  prodotte  non  siano
soggette ai provvedimenti di cui all'articolo 50. 
  2. Le valutazioni di cui al comma 1  sono  eseguite  facendo  anche
riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti  organismi
dell'Unione europea ed internazionali. 
  3.  Le  valutazioni  di  cui  al  comma  1   sono   oggetto   della
registrazione di cui all'articolo 132, comma  1,  lettera  e).  Dette
valutazioni sono altresi' unite alla documentazione prodotta ai  fini
dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma  1  e
sono contestualmente trasmesse dal  richiedente  l'autorizzazione  al
Prefetto competente. 
  4. Nel caso in cui le valutazioni di cui al  comma  1  inerenti  le
installazioni  di  cui  all'articolo  52  indichino  per  l'individuo
rappresentativo della popolazione il superamento dei valori stabiliti
con  i  provvedimenti  di  cui  all'articolo   172,   comma   7,   le
amministrazioni  competenti  al  rilascio  del  nulla  osta  di   cui
all'articolo 52 inseriscono apposite prescrizioni nel  nulla  osta  e
inviano copia del provvedimento autorizzativo,  contestualmente  alla
sua emanazione, al Prefetto competente, al fine della predisposizione
del piano di emergenza di cui all'articolo 175. 
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 4, per le  installazioni
soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1  e'
sempre   prevista   la   redazione   dei    piani    di    emergenza.
L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1  ne
invia copia alle autorita' di cui all'articolo  175,  ai  fini  della
predisposizione dei piani stessi. 
  6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e'  necessaria  la
predisposizione di piani di emergenza non puo' iniziare prima che  le
autorita' di cui all'articolo 175 abbiano approvato i piani stessi.