Art. 175 
 
Piani di emergenza per  le  installazioni  soggette  a  provvedimenti
  autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater). 
 
  1. Il Prefetto, per  le  installazioni  di  cui  all'articolo  174,
predispone e aggiorna il piano di emergenza,  anche  con  riferimento
all'interno degli impianti, avvalendosi di un comitato  appositamente
costituito, denominato «comitato per la pianificazione dell'emergenza
radiologica e nucleare» , al quale prendono  parte  il  Questore,  il
Comandante dei  vigili  del  fuoco,  il  Comandante  provinciale  dei
carabinieri, il Capo del Compartimento marittimo ove interessato,  un
rappresentante  della  Regione  o  della   Provincia   autonoma,   un
rappresentante delle amministrazioni e degli enti  locali  competenti
per la specifica pianificazione, afferenti  al  sistema  di  gestione
delle emergenze di cui  all'articolo  172,  un  rappresentante  degli
organi del SSN competenti per territorio nonche',  un  rappresentante
dell'ARPA/APPA    e    da    un    rappresentante    del     titolare
dell'autorizzazione. L'aggiornamento  del  piano  di  emergenza  deve
tenere conto  anche  delle  risultanze  delle  esercitazioni  di  cui
all'articolo 188. 
  2. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII. 
  3. Ai componenti del Comitato non  spettano  compensi,  indennita',
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati.