Art. 175 Piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater). 1. Il Prefetto, per le installazioni di cui all'articolo 174, predispone e aggiorna il piano di emergenza, anche con riferimento all'interno degli impianti, avvalendosi di un comitato appositamente costituito, denominato «comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare» , al quale prendono parte il Questore, il Comandante dei vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei carabinieri, il Capo del Compartimento marittimo ove interessato, un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un rappresentante delle amministrazioni e degli enti locali competenti per la specifica pianificazione, afferenti al sistema di gestione delle emergenze di cui all'articolo 172, un rappresentante degli organi del SSN competenti per territorio nonche', un rappresentante dell'ARPA/APPA e da un rappresentante del titolare dell'autorizzazione. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui all'articolo 188. 2. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell'allegato XXXII. 3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.