Art. 176 
 
Attuazione  dei  piani  di  emergenza   (direttiva   2013/59/EURATOM,
  articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  115-quinquies). 
 
  1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, si
verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni  di
radionuclidi   all'esterno   dell'installazione,   che    determinino
rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre
matrici  in  zone  esterne  al  perimetro   dell'installazione,   gli
esercenti sono tenuti a informare immediatamente: 
    a) il Prefetto, il Comando dei vigili del fuoco, gli  organi  del
Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le  ARPA/APPA
e l'ISIN; 
    b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il Capo del
compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima  quando  gli
eventi stessi interessino gli ambiti portuali  e  le  altre  zone  di
demanio marittimo e di mare territoriale. 
  2. Gli esercenti le installazioni di cui  al  comma  1  in  cui  si
verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi'  tenuti
a  prendere  tutte  le  misure  atte  a  ridurre  la   contaminazione
radioattiva nelle zone esterne  al  perimetro  dell'installazione  in
modo da limitare il rischio per la popolazione, nonche' a  procedere,
sulla base delle informazioni disponibili, ad una  prima  valutazione
provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza. 
  3. Il Prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1,  ne  da'
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Regione  o
della Provincia autonoma e al  Ministero  dell'interno  e  attiva  il
piano di emergenza.