Art. 177 Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116). 1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione in situazioni di emergenza, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 76 e 77 deve essere predisposto un piano di emergenza esterna. 2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualita' che le circostanze richiedono, dalle autorita' responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare.