Art. 177 
 
Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM,  articolo  98;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116). 
 
  1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni
dai rischi di esposizione in situazioni di  emergenza,  per  ciascuno
degli  impianti  previsti  dagli  articoli  76  e  77   deve   essere
predisposto un piano di emergenza esterna. 
  2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle
misure  da  prendersi,  con  la  gradualita'   che   le   circostanze
richiedono,  dalle  autorita'  responsabili  in  caso  di   incidente
dell'impianto nucleare.