Art. 178 
 
Presupposti   del   piano    di    emergenza    esterna    (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98;  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, articolo 117). 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo  87,  comma  4,  ai
fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione dell'impianto nucleare deve fornire  all'ISIN  un
rapporto tecnico contenente: 
    a)   l'esposizione   analitica   delle   presumibili   condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti  dai
singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione
alle caratteristiche strutturali  e  di  esercizio  dell'impianto,  e
delle  prevedibili  loro  localizzazioni  ed  evoluzioni  nel  tempo,
nonche' dei conseguenti livelli  di  esposizione  delle  persone  del
pubblico, dei lavoratori e del personale impiegati per l'emergenza; 
    b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento  e  la
misurazione   della    radioattivita'    nell'ambiente    circostante
l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego. 
  2. Nel rapporto tecnico sono evidenziati gli scenari incidentali le
cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito  provinciale
o interprovinciale e quelli  che  possono  invece  richiedere  misure
protettive su un territorio piu' ampio. 
  3. L'ISIN, esaminato il  rapporto  tecnico,  redige  una  relazione
critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
Ministero dell'interno, Ministero della salute e alla Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  delle  Protezione  Civile,
nonche' ai Prefetti competenti  ai  fini  della  predisposizione  dei
piani di emergenza. 
  4. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII.