Art. 180 
 
Approvazione   del   piano   di    emergenza    esterna    (direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  230, articolo 119). 
 
  1. Il Prefetto, trasmette il piano  di  emergenza  esterna  di  cui
all'articolo 179 all'ISIN che glielo restituisce, munito di eventuali
osservazioni, ai fini dell'approvazione. 
  2. Il piano di emergenza di cui al  comma  1  viene  trasmesso  dal
Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento
della protezione  civile  e  al  Ministero  dell'interno,  nonche'  a
ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui all'articolo  179,
comma 2 e al titolare dell'autorizzazione. 
  3.  Il  Prefetto,  compie  tutti  gli  adempimenti  necessari   per
assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.