Art. 181 
 
Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza  esterna
  (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo  98;  decreto  legislativo  17
  marzo 1995, n. 230, articolo 120). 
 
  1. Il piano  di  emergenza  esterna  deve  essere  riesaminato  dal
Prefetto e dal Comitato di cui all'articolo 179 in caso di  modifiche
rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo 178, e comunque
ogni  triennio,  in  relazione  ai   mutamenti   sopravvenuti   nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente
fisico,  demografico  e  nelle  modalita'  per  l'impiego  dei  mezzi
previsti, ed allo scopo  di  adeguarlo  alle  mutate  esigenze  della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli
aggiornamenti  eventualmente  necessari  sono   effettuati   con   le
procedure di cui agli articoli 179 e 180, tenendo conto  anche  delle
risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188. 
  2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare,  il  piano  di
emergenza viene riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato,  in
relazione alle diverse  fasi  di  cui  all'articolo  98,  secondo  le
procedure di cui all'articolo 178, 179 e 180.