Art. 182 
 
Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli  97
e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121). 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile,  sentiti
il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che  si  avvale
dell'Istituto Superiore di Sanita', e acquisito il parere dell'ISIN e
della Conferenza unificata, e' emanato  il  piano  nazionale  per  la
gestione  delle  emergenze  radiologiche  e  nucleari  su  tutto   il
territorio tali da  richiedere  azioni  di  intervento  coordinate  a
livello nazionale. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile predispone il piano di cui al comma  1  avvalendosi
di un comitato appositamente costituito e  al  quale  prendono  parte
rappresentanti del Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del
Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di  Sanita',  nonche'
di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la  specifica
pianificazione.  Il  piano  e'  trasmesso  ai  prefetti   interessati
affinche' sviluppino la pianificazione operativa  e  predispongano  i
connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro  competenza.  Il
piano  e'  trasmesso  altresi'  a  tutte  le  altre   amministrazioni
interessate. 
  3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al  presente
articolo sono predisposti dall'ISIN. 
  4. L'aggiornamento del  piano  di  emergenza  di  cui  al  presente
articolo tiene  conto  degli  insegnamenti  tratti  dalle  precedenti
situazioni di esposizione di  emergenza,  e  delle  risultanze  delle
esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188, nonche' degli esiti
della partecipazione a esercitazioni promosse a  livello  bilaterale,
comunitario e internazionale. 
  5. Ai componenti del Comitato non  spettano  compensi,  indennita',
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati.