Art. 183 
 
Attuazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM,
  articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  122). 
 
  1. Il direttore responsabile di un impianto nucleare  ha  l'obbligo
di dare immediata comunicazione al Prefetto, alla Regione o Provincia
autonoma interessata, al Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  -
Direzione  Centrale  per  l'Emergenza  e  il   Soccorso   Tecnico   e
Antincendio Boschivo e all'ISIN, nonche'  agli  organi  del  Servizio
sanitario nazionale competenti per territorio, di qualsiasi incidente
nucleare,  nonche'  evento  che  possano  comportare  o  far   temere
un'emergenza, indicando tutte le misure  adottate  per  contenerla  e
comunicando ogni altro dato tecnico per  l'attuazione  del  piano  di
emergenza esterna, specificando l'entita' prevedibile dell'incidente.
Il Direttore responsabile ha inoltre l'obbligo di adottare  tutte  le
misure  per  ridurne  gli  effetti  e  di  procedere  ad  una   prima
valutazione   provvisoria   delle   circostanze   e   degli   effetti
dell'emergenza, fornendo il suo  contributo  alle  misure  protettive
attuate. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il Prefetto avvia le azioni  previste
dal  piano  di  emergenza  esterna,  ne  informa  immediatamente   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile e il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del
Fuoco, del Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  -  Direzione
Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo
nonche' il Presidente della Regione  o  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e  gli  organi  del  Servizio  sanitario  nazionale,
competenti per territorio. Nel caso in cui si preveda che l'emergenza
possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne  da'  immediato
avviso agli altri prefetti interessati.