Art. 185 
 
Piano  di  emergenza  esterna  per  le  aree   portuali.   (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo
  1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente  del  Consiglio
  dei ministri 10 febbraio 2006). 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
aree portuali interessate dalla presenza di  naviglio  a  propulsione
nucleare. 
  2.  Il  Prefetto  predispone  un  apposito  piano  provinciale   di
emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi del Comitato di  cui
all'articolo 175. Sono chiamati a partecipare ai lavori del  comitato
esperti designati dall'ISIN,  dal  Ministero  della  difesa  e  dalla
Capitaneria di Porto. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori
del comitato anche esperti designati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 
  3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII. 
  4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere  riesaminato,
con le procedure esposte nel presente articolo, in caso di  modifiche
rilevanti del rapporto tecnico di cui al comma 5 e, in ogni caso, con
cadenza  almeno  triennale,   anche   in   relazione   ai   mutamenti
sopravvenuti   nelle   circostanze   precedentemente   valutate,    e
particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e  nelle  modalita'
per l'impiego dei mezzi previsti, e  allo  scopo  di  adeguarlo  alle
mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e  dei
mezzi disponibili. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere
conto anche delle risultanze delle esercitazioni  periodiche  di  cui
all'articolo 188. 
  5. Ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterna  di
cui al presente articolo deve essere predisposto un apposito rapporto
tecnico dal Ministero della difesa, nei casi di naviglio militare,  e
dall'ISIN, in collaborazione con l'autorita' di  sistema  portuale  o
con  l'autorita'  marittima  per  gli  elementi   d'informazione   di
specifica competenza, nei casi di  naviglio  civile.  In  entrambi  i
casi, il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi: 
    a) l'individuazione  degli  scenari  incidentali  di  riferimento
ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della  loro  evoluzione
nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente; 
    b)   l'esposizione   analitica   delle   presumibili   condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti  dai
singoli incidenti  di  cui  alla  lettera  precedente  e  delle  loro
localizzazioni ed evoluzioni nel tempo; 
    c) la descrizione delle misure strutturali  ed  organizzative  ai
fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle
necessarie  per  la  mitigazione  delle  conseguenze   dell'incidente
nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la  misurazione  della
radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale,  e  delle
modalita' del loro impiego; 
    d) l'evidenziazione degli incidenti  le  cui  conseguenze  attese
siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di
quelli che  possono,  invece,  richiedere  misure  protettive  su  un
territorio piu' ampio. 
  6. Nel caso di aree portuali o installazioni militari  il  rapporto
tecnico e' trasmesso dall'amministrazione militare all'ISIN.  L'ISIN,
sulla  base  del  rapporto  tecnico,  redige  una  relazione  critica
riassuntiva sulle conseguenze  radiologiche  e  sulla  necessita'  di
monitoraggio  ambientale   consequenziale.   Il   rapporto   tecnico,
corredato della relazione  critica  riassuntiva  dell'ISIN  nel  caso
delle aree militari,  e'  trasmesso  dall'ISIN  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  protezione  civile.  Il
Dipartimento della Protezione Civile trasmette il rapporto tecnico ai
prefetti competenti per territorio per la predisposizione  dei  piani
di emergenza esterna. 
  7. L'autorita' di sistema portuale nei porti ove  e'  istituita  ai
sensi  dell'articolo  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
l'autorita' marittima negli altri porti e  l'autorita'  militare  nei
porti  e  nelle  aree  portuali  finalizzati  alla  difesa   militare
garantiscono, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni
azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattivita'
nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a
propulsione nucleare. 
  8. Il comandante del naviglio a propulsione nucleare  ha  l'obbligo
di dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di
qualsiasi   evento   che   possa   far   ritenere   la   possibilita'
dell'insorgenza di un pericolo  per  la  pubblica  incolumita'  e  di
qualsiasi incidente nucleare interessante il naviglio  a  propulsione
nucleare presente nell'area portuale che  comporti  pericolo  per  la
pubblica incolumita' e per i beni. La comunicazione deve  specificare
l'entita'  prevedibile  dell'incidente,  le   misure   adottate   per
contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione del piano
d'emergenza  esterna  dell'area   portuale.   L'autorita'   marittima
competente  trasmette  immediatamente  le  informazioni  ricevute  al
prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco. Il  prefetto  attiva  il
piano di emergenza  e,  ricevuta  la  comunicazione  di  allarme,  la
trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile,  al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei vigili del  fuoco  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile -  Direzione  centrale  per  l'emergenza,  il  soccorso
tecnico e l'antincendio boschivo, alla regione ed  agli  enti  locali
interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti  dal
piano di emergenza. Qualora il pericolo possa estendersi  a  province
limitrofe,  il  prefetto  ne  da'  immediato   avviso   ai   prefetti
interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti. 
 
          Note all'art. 185: 
              - Il testo dell'articolo  6,  della  legge  28  gennaio
          1994,   n.   84,   "Riordino    della    legislazione    in
          materiaportuale", pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          febbraio 1994, n. 28, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 6 (Autorita' di  sistema  portuale).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
                a) del Mare Ligure occidentale; 
                b) del Mare Ligure orientale; 
                c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                e) del Mar Tirreno centrale; 
                f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
                g) del Mare di Sardegna; 
                h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                i) del Mare di Sicilia orientale; 
                l) del Mare Adriatico meridionale; 
                m) del Mare Ionio; 
                n) del Mare Adriatico centrale; 
                o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                q) del Mare Adriatico orientale; 
                q-bis) dello Stretto. 
              2.  I  porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
          22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2-bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, possono essere apportate, su  richiesta  motivata  del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                a) l'inserimento di un porto di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
                b)  il  trasferimento  di  un  porto  a  una  diversa
          Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
          nel cui territorio  hanno  sede  le  Autorita'  di  sistema
          portuale di destinazione e di provenienza. 
              3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la  sede
          del porto centrale, individuato  nel  Regolamento  (UE)  n.
          1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di  sistema
          portuale. In caso di due o piu'  porti  centrali  ricadenti
          nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il  Ministro
          indica la sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su  proposta
          motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
          interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
          di individuare in altra  sede  di  soppressa  Autorita'  di
          sistema  portuale  aderente  alla  Autorita'   di   sistema
          portuale, la sede della stessa. 
              4. L'Autorita' di sistema  portuale  nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita'  di  cui  all'articolo  1
          svolge i seguenti compiti: 
                a)    indirizzo,    programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
          dei servizi  portuali,  delle  attivita'  autorizzatorie  e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento dei fondali; 
                c) affidamento e controllo  delle  attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'articolo 16, comma 1; 
                d)  coordinamento  delle   attivita'   amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                e) amministrazione in via esclusiva delle aree e  dei
          beni  del  demanio  marittimo  ricompresi   nella   propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                f) promozione e coordinamento di  forme  di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
              5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
          economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale  ed
          e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,   organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'articolo  35,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
          secondo  criteri  di  trasparenza  ed   imparzialita',   le
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
          ogni altro incarico. Gli atti adottati  in  attuazione  del
          presente  comma  sono   sottoposti   all'approvazione   del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Per  il
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e   il
          Segretario generale si applicano  le  disposizioni  di  cui
          agli  articoli  8  e  10.  Per   il   periodo   di   durata
          dell'incarico  di  Presidente  dell'Autorita'  di   sistema
          portuale e  di  Segretario  generale,  i  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni  sono  collocati  in  aspettativa
          senza  assegni,  con  riconoscimento   dell'anzianita'   di
          servizio. 
              6. Il personale dirigenziale e non  dirigenziale  delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
          10, comma 6. 
              7. L'Autorita' di sistema  portuale  e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'articolo  12.
          Ferma  restando  la  facolta'  di  attribuire   l'attivita'
          consultiva in materia legale e la rappresentanza  a  difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
              8. La gestione  contabile  e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui  all'articolo  9  e  approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni  attuative  dell'articolo  2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili di cui al decreto legislativo  31  maggio
          2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
          portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per   l'esercizio
          successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
          portuale  assicurano  il  massimo  livello  di  trasparenza
          sull'uso delle proprie risorse e  sui  risultati  ottenuti,
          secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33". 
              9.   Il   rendiconto   della    gestione    finanziaria
          dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
              10. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              11.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'articolo  46  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              12. E' fatta salva la disciplina vigente  per  i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' di  sistema  portuale  territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
              13. 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  f),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere della Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali  di
          ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.».