Art. 186 
 
Piano di emergenza per incidenti  durante  il  trasporto  di  materie
  radioattive e fissili (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e  97
  e articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  articolo
  125 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio
  2006). 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
emergenze che possano derivare da incidenti durante il  trasporto  di
materie  radioattive  e  fissili  aventi  una  quantita'  totale   di
attivita' e concentrazione di attivita' per unita' di massa superiori
ai valori determinati ai sensi presente decreto. 
  2. Il Prefetto predispone e aggiorna un apposito piano  provinciale
di  emergenza  per  incidenti  durante  il   trasporto   di   materie
radioattive e fissili avvalendosi del comitato  di  cui  all'articolo
175. 
  3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII. 
  4. Nei casi di trasporto  di  combustibile  esaurito,  il  Prefetto
competente della provincia ove  avviene  la  partenza  del  trasporto
predispone, secondo le modalita' previste al comma 2,  uno  specifico
piano di emergenza in coordinamento con  i  prefetti  delle  province
interessate dal trasporto stesso. 
  5. Il piano provinciale di emergenza per i trasporti si fonda su un
apposito rapporto tecnico predisposto, nei casi di cui  al  comma  2,
dall'ISIN, e nei casi di cui al comma 4 dal vettore autorizzato.  Nei
casi di cui al comma 2,  l'ISIN  trasmette  il  rapporto  tecnico  ai
prefetti competenti per territorio per la predisposizione  dei  piani
provinciali di emergenza, nonche' alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile. Nei casi di  cui  al
comma  4,  il  vettore  autorizzato  trasmette  il  rapporto  tecnico
all'ISIN. L'ISIN trasmette detto rapporto al prefetto competente, con
eventuali osservazioni, per la predisposizione del relativo piano  di
emergenza, nonche' alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della protezione civile. I piani di cui ai commi 2 e  4,
una volta approvati, vengono trasmessi alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed  al  Ministero
dell'Interno. 
  6.  Il  vettore  autorizzato  ha  l'obbligo   di   dare   immediata
comunicazione al prefetto ed al  Comando  dei  vigili  del  fuoco  di
qualsiasi incidente avvenuto durante  ogni  fase  del  trasporto  che
possa comportare una  situazione  di  emergenza.  Per  gli  incidenti
occorsi in ambito  portuale  il  vettore  autorizzato  e'  tenuto  ad
effettuare la predetta comunicazione  anche  all'autorita'  marittima
territorialmente competente. 
  7.  I  vettori  autorizzati  hanno   l'obbligo   di   comunicazione
preventiva del trasporto  di  materie  radioattive  al  prefetto,  al
Comando dei vigili del fuoco ed alla  azienda  sanitaria  locale  del
luogo di partenza e, nel caso di trasporti nazionali, anche del luogo
di destinazione, quando si verificano  le  condizioni  e  secondo  le
modalita' di cui  all'allegato  XXXIII.  Nel  caso  di  trasporto  di
materie fissili la comunicazione  preventiva  da  parte  dei  vettori
autorizzati deve  essere  effettuata  unicamente  al  prefetto  e  al
Comando dei vigili del fuoco del luogo di partenza  e,  nel  caso  di
trasporto nazionale, anche  del  luogo  di  destinazione,  quando  si
verificano le condizioni e secondo le modalita' di  cui  all'allegato
XXXIII. Qualora le spedizioni avvengano via  mare,  la  comunicazione
preventiva deve essere effettuata anche nei confronti della autorita'
marittima del porto di partenza e, in caso  di  trasporti  nazionali,
del porto di arrivo.