Art. 187 
 
Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti  orfane  o  di
  materiale   metallico   contaminato   (direttiva   2013/59/EURATOM,
  articoli 94, comma 1 98; decreto legislativo 6  febbraio  2007,  n.
  52, articoli 14 e articolo 18). 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
situazioni di emergenza che derivano  dal  rinvenimento  di  sorgenti
orfane o dalla presenza di  livelli  anomali  di  radioattivita'  nei
carichi di rottami metallici o nei materiali metallici. 
  2. Il Prefetto predispone e aggiorna schemi di piano  di  emergenza
per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o  di  sospetto  di
presenza  di  sorgenti  orfane  nel   territorio   della   provincia,
avvalendosi del comitato di cui all'articolo 175. L'aggiornamento del
piano di emergenza deve tenere conto  anche  delle  risultanze  delle
esercitazioni di cui all'articolo 188. 
  3. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
una  o  piu'  sorgenti  orfane  o   comunque   livelli   anomali   di
radioattivita' nei  carichi  di  rottami  metallici  o  di  materiali
metallici introdotti  in  Italia  da  soggetti  con  sede  o  stabile
organizzazione fuori dal territorio italiano,  anche  appartenenti  a
Stati membri dell'Unione europea, il  prefetto  adotta,  valutate  le
circostanze del caso e in relazione alle necessita' di  tutela  della
popolazione dai rischi di esposizione e di tutela  dell'ambiente,  in
linea  con  quanto  previsto  nel  piano  di  cui  al  comma   2,   i
provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio della sorgente  orfana
o delle sorgenti orfane o il respingimento dell'intero  carico  o  di
parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del  carico  stesso
in Italia. Il  soggetto  estero  e'  responsabile  anche  per  quanto
riguarda gli oneri inerenti al rinvio della sorgente o delle sorgenti
orfane o del carico medesimo. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, con la  collaborazione  dell'ISIN,
provvede ad informare, ai  sensi  dell'articolo  189,  comma  7,  del
respingimento  del  carico  la  competente  autorita'   dello   Stato
responsabile dell'invio del carico. 
  4. Nei casi previsti dal presente articolo,  il  Prefetto  comunica
tempestivamente il ritrovamento  delle  sorgenti  orfane,  ovvero  la
presenza di livelli anomali di radioattivita', al Dipartimento  della
protezione civile e all'ISIN ai fini dell'attivazione delle  previste
forme di cooperazione internazionale e di scambio di informazioni  di
cui all'articolo 189.