Art. 188 
 
Esercitazioni  (direttiva  2013/59/EURATOM,  articolo   98;   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126) 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli  ambiti  di  propria
competenza   effettuano   esercitazioni   al   fine   di   verificare
l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e  dei
relativi strumenti di attuazione.