Art. 189 
 
Collaborazione con altri Stati (direttiva  2013/59/EURATOM,  articolo
  99; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  articolo  126-ter;
  legge 31 ottobre 1989 n. 375; legge 9 aprile 1990 n. 92;  decisione
  del Consiglio 87/600/EURATOM). 
 
  1. Nella predisposizione dei piani di emergenza di cui al  presente
Titolo  si  tiene  altresi'  conto  delle  eventuali  conseguenze  di
emergenze  radiologiche  e  nucleari  sul  territorio  nazionale  che
possano interessare altri Stati, anche  non  appartenenti  all'Unione
europea. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria  competenza,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, cooperano con altri Stati membri dell'Unione  Europea
e con paesi terzi che  potrebbero  essere  interessati  da  eventuali
emergenze che si verifichino o  possano  verificarsi  nel  territorio
nazionale, al fine di  agevolare  la  predisposizione  e  l'eventuale
attuazione di misure di radioprotezione di detti  Stati,  nonche'  il
coordinamento dei rispettivi piani di emergenza. 
  3. In caso di una emergenza radiologica o nucleare che si verifichi
nel territorio nazionale, ovvero possa dar luogo  a  conseguenze  sul
territorio nazionale, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della protezione civile e l'ISIN, ciascuno per quanto di
propria competenza, d'intesa con  Ministero  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale,   stabiliscono   tempestivamente
contatti con le omologhe autorita'  competenti  di  tutti  gli  Stati
membri e con  i  paesi  terzi  eventualmente  coinvolti  o  che  sono
suscettibili di essere interessati, al fine di: 
    a) condividere le  informazioni  e  le  valutazioni  riguardo  la
situazione di esposizione in atto; 
    b)   coordinare   l'attuazione   delle   misure   protettive    e
l'informazione alla popolazione; 
    c) cooperare durante la fase di transizione da una situazione  di
esposizione di emergenza ad una situazione di esposizione esistente. 
  4. Le attivita' di  coordinamento  non  impediscono  ne'  ritardano
l'adozione delle azioni necessarie a livello nazionale. 
  5. Per le attivita' di cui al comma 3, devono essere utilizzati, se
del caso, i sistemi di scambio di informazioni e di  coordinamento  a
livello bilaterale, in ambito europeo o internazionale. A  tal  fine,
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile  e  l'ISIN,  ciascuno  per   quanto   di   propria
competenza, d'intesa con il Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  provvedono  all'attuazione  a  livello
nazionale: 
    a) delle Convenzioni internazionali sulla pronta notifica  di  un
incidente nucleare  e  sulla  assistenza  in  caso  di  un  incidente
nucleare o di una emergenza radiologica; 
    b) del sistema europeo di scambio rapido  delle  informazioni  in
caso di emergenza radiologica di cui  alla  Decisione  del  Consiglio
87/600/Euratom. 
  6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria  competenza,
di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, promuovono e  stabiliscono  accordi  di  cooperazione
bilaterali o multilaterali, in particolare con  i  paesi  confinanti,
finalizzata a favorire lo scambio rapido delle informazioni  in  caso
di  una  emergenza  radiologica  o  nucleare,  e   il   coordinamento
transfrontaliero delle misure protettive durante  la  riposta  ad  un
incidente nucleare. 
  7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza e
di concerto con le altre autorita' competenti in materia  e  d'intesa
con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
condividono  tempestivamente  le  informazioni  e  cooperano  con  le
omologhe autorita' competenti degli altri Stati membri  o  dei  paesi
terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni  internazionali,
riguardo allo smarrimento, al furto o  al  ritrovamento  di  sorgenti
sigillate  ad  alta  attivita',  di  altre  sorgenti  radioattive   e
materiale radioattivo  critico  e  ai  relativi  controlli  periodici
successivi  o  indagini,  fatti  salvi  i  pertinenti  requisiti   di
riservatezza e la legislazione nazionale in materia. 
  8.   Ai   fini   dell'efficace   attuazione    della    Convenzione
sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a  Vienna  il
26 settembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9
aprile 1990, n. 92,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della   protezione   civile   costituisce   l'autorita'
competente  per  la  ricognizione  e  il  censimento,  su  tutto   il
territorio nazionale, delle risorse umane e  strumentali  utili  alla
gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. 
 
          Note all'art. 189: 
              - La decisione 87/600/Euratom,  del  Consiglio  del  14
          dicembre 1987, concernente le modalita' comunitarie di  uno
          scambio  rapido  d'informazioni  in   caso   di   emergenza
          radioattiva, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  L  371  del  30
          dicembre 1987.