Art. 190 
 
Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile  e  di
  polizia giudiziaria (decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,
  articolo 126-quater). 
 
  1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita'  di
protezione  civile   svolte   sotto   la   direzione   dell'autorita'
responsabile dell'attuazione dei piani di emergenza nonche' nel corso
delle attivita' di polizia giudiziaria non si applicano gli  obblighi
di denuncia, di comunicazione, di  autorizzazione  o  di  nulla  osta
previsti nel presente decreto e nella  legge  31  dicembre  1962,  n.
1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.