Art. 190 Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di polizia giudiziaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-quater). 1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorita' responsabile dell'attuazione dei piani di emergenza nonche' nel corso delle attivita' di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.