Art. 57 Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria 1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorita' giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attivita' svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. 2. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.