Art. 57
Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria
1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorita'
giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente
la descrizione delle attivita' svolte e dell'esito riparativo
raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei
partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche
la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o
il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 58.