Art. 57 
 
         Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria 
 
  1.  Al  termine  del  programma   viene   trasmessa   all'autorita'
giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente
la  descrizione  delle  attivita'  svolte  e  dell'esito   riparativo
raggiunto. Ulteriori informazioni sono  trasmesse  su  richiesta  dei
partecipanti e con il loro consenso. 
  2. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche
la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o
il mancato raggiungimento di  un  esito  riparativo,  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 58.