Art. 58 
 
    Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa 
 
  1. L'autorita' giudiziaria, per le  determinazioni  di  competenza,
valuta  lo  svolgimento  del  programma  e,  anche  ai  fini  di  cui
all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo. 
  2.  In  ogni  caso,  la  mancata   effettuazione   del   programma,
l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di  un  esito
riparativo non producono  effetti  sfavorevoli  nei  confronti  della
persona indicata come autore dell'offesa. 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  133  del  codice
          penale: 
                "Art.  133  (Gravita'  del  reato:  valutazione  agli
          effetti  della   pena).   -   Nell'esercizio   del   potere
          discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
          deve tener conto della gravita' del reato, desunta: 
                  1.  dalla  natura,   dalla   specie,   dai   mezzi,
          dall'oggetto,  dal  tempo,  dal  luogo  e  da  ogni   altra
          modalita' dell'azione; 
                  2.  dalla  gravita'  del  danno  o   del   pericolo
          cagionato alla persona offesa dal reato; 
                  3. dalla intensita' del  dolo  o  dal  grado  della
          colpa. 
                Il  giudice  deve  tener   conto,   altresi',   della
          capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 
                  1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
                  2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 
                  3. dalla condotta contemporanea  o  susseguente  al
          reato; 
                  4. dalle condizioni di vita individuale,  familiare
          e sociale del reo.".