Art. 58
Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa
1. L'autorita' giudiziaria, per le determinazioni di competenza,
valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui
all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma,
l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito
riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della
persona indicata come autore dell'offesa.
Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice
penale:
"Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli
effetti della pena). - Nell'esercizio del potere
discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo
cagionato alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della
colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della
capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare
e sociale del reo.".