Art. 65 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La Parte II del presente regolamento disciplina le modalita'  di
svolgimento: 
    a) dei corsi  di  formazione  per  l'accesso  alle  carriere  dei
funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei  medici
di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la  disciplina
dei giudizi di  idoneita'  al  servizio  di  polizia  e  del  periodo
applicativo ai sensi, rispettivamente, degli  articoli  4,  comma  6,
5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4,  47,  comma  2,  e  48,
commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000; 
    b) dei  corsi  di  formazione  dirigenziale  per  l'accesso  alle
qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico  capo,  di
medico capo e di medico veterinario capo ai  sensi,  rispettivamente,
degli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 334 del 2000; 
    c) dei corsi  di  aggiornamento  professionale  e  di  formazione
specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo n.
334 del 2000; 
    d) dei corsi di formazione per allievi vice ispettori  e  allievi
vice ispettori tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli  27,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,
25-bis, comma 9, e 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 337 del 1982, inclusa la  disciplina  del  giudizio  di
idoneita'; 
    e) del corso  di  formazione  professionale  per  l'accesso  alla
qualifica  iniziale   del   ruolo   dei   sovrintendenti   ai   sensi
dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.   335   del   1982   e   del   corso   di   formazione
tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti tecnici ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 
    f) dei corsi di formazione per allievi agenti  e  allievi  agenti
tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6-bis, commi 2 e 7,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 335  del  1982,  e  5,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982,
nonche' le modalita' di formulazione del  giudizio  di  idoneita'  al
servizio di polizia. 
 
          Note all'art. 65: 
              - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 6, 32, 33,  47,
          48 e 57 del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334
          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,  comma  1,
          della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,
          n. 78): 
                «Art. 52 (Aggiornamento  professionale  e  formazione
          specialistica). - 1. Con riferimento alle  attribuzioni  di
          cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento
          professionale dei medici della Polizia  di  Stato  provvede
          anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori
          percorsi formativi. Presso il Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei
          medici della Polizia di Stato che svolgono le  funzioni  di
          medico competente nell'ambito delle attivita' e dei  luoghi
          di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso
          entro il 31  dicembre  di  ogni  anno  al  Ministero  della
          salute. 
                2. Per le esigenze di  formazione  specialistica  dei
          medici  della  Polizia  di  Stato,  nell'ambito  dei  posti
          risultanti dalla programmazione  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'
          stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una  riserva  di
          posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». 
              - Per il testo degli articoli 6-bis, 24-quater e 27 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta funzioni di  polizia),  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo degli articoli 5,  20-quater,  25-bis  e
          25-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile  1982,  n.  337  (Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica), si veda nelle note alle premesse.