Art. 65 Ambito di applicazione 1. La Parte II del presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento: a) dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000; b) dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000; c) dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000; d) dei corsi di formazione per allievi vice ispettori e allievi vice ispettori tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, 25-bis, comma 9, e 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, inclusa la disciplina del giudizio di idoneita'; e) del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; f) dei corsi di formazione per allievi agenti e allievi agenti tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6-bis, commi 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonche' le modalita' di formulazione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia.
Note all'art. 65: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 6, 32, 33, 47, 48 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». - Per il testo degli articoli 6-bis, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse.