Art. 68 
 
                      Incarichi di insegnamento 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  1°  agosto   2006,   n.   256,   il   Capo   della
polizia-Direttore  generale  della  pubblica   sicurezza   adotta   i
provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento. 
  2. Gli incarichi di insegnamento  possono  essere  revocati  con  i
provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi  o
esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico. 
  3.  Per  le  attivita'  di  insegnamento  e  per  le  attivita'  di
addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal  personale  della
Polizia   di   Stato   presso   gli   istituti,   centri   e   scuole
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'  corrisposto  il
compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della  legge  1°
aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore  vi  rinunci
espressamente; in tal caso l'attivita' formativa  o  addestrativa  e'
resa durante l'orario di servizio. 
 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2006,   n.   256
          (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di
          Polizia): 
                «Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte  salve  le
          disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione
          o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni
          singolo corso, con l'assegnazione  del  numero  di  ore  di
          insegnamento, sono  conferiti  con  decreto  del  direttore
          della Scuola. 
                2. Per le esigenze di cui al comma 1, i  docenti  dei
          singoli   corsi   sono   scelti   tra    dirigenti    delle
          amministrazioni    pubbliche,    professori    o    docenti
          universitari,   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, avvocati dello Stato,  nonche'  tra  esperti  di
          comprovata professionalita'. 
                3. Gli incarichi di docenza possono essere  revocati,
          con il decreto di cui al comma 1, a richiesta  del  docente
          o, con provvedimento motivato,  quando  siano  sopravvenuti
          gravi   motivi   che   non   consentano   la   prosecuzione
          dell'espletamento dell'incarico.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
                «Art. 60 (Istruzione e formazione  professionale).  -
          1.  Gli  istituti  di  istruzione  per  la  formazione  del
          personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 
                  1) scuole per agenti di polizia; 
                  2) istituti per sovrintendenti di polizia; 
                  3) istituto di  perfezionamento  per  ispettori  di
          polizia; 
                  4) Istituto superiore di polizia; 
                  5)   centri   e   scuole    di    specializzazione,
          addestramento e aggiornamento. 
                2.  Nei  programmi  e'  dedicata   particolare   cura
          all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e  doveri
          del cittadino all'insegnamento delle materie  giuridiche  e
          professionali e alle esercitazioni pratiche  per  la  lotta
          alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica.  La  formulazione  dei  programmi,  i  metodi  di
          insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra  docenti
          e allievi,  la  previsione  e  la  conduzione  delle  prove
          pratiche rispondono al fine  di  conseguire  la  piu'  alta
          preparazione professionale del personale e di promuovere il
          senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. 
                3. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore  di
          polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al  primo
          comma possono  essere  chiamati  a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento   docenti   universitari   o    di    istituti
          specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
          di primo e secondo grado, purche' abilitati per le  materie
          corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
          inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
          scuola o  centro  di  polizia  sulla  base  dei  nominativi
          risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
          agli studi ove ha sede l'istituto di  polizia  interessato,
          nonche' magistrati, funzionari  appartenenti  ai  ruoli  di
          Polizia di Stato o di altre  amministrazioni  dello  Stato,
          ufficiali  delle  Forze  armate  ed  esperti   in   singole
          discipline,  i  quali   abbiano   comunicato   la   propria
          disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
          di polizia. 
                4.     Per     l'insegnamento      delle      materie
          specialistico-professionali  ed  operative,  gli  incarichi
          sono conferiti  al  personale  appartenente  ai  ruoli  dei
          dirigenti, dei commissari e degli ispettori  della  Polizia
          di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo  i
          relativi incarichi sono conferiti al personale  di  polizia
          di  qualsiasi  ruolo  in  possesso   della   qualifica   di
          istruttore o della necessaria professionalita', nonche'  ad
          esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
          di insegnamento possono essere  conferiti  anche  ad  altri
          appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso  gli
          istituti interessati, aventi la qualifica non  inferiore  a
          quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi  hanno
          la durata del corso e sono  rinnovabili.  La  scelta  degli
          insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
          Capo  della  Polizia-Direttore  generale   della   pubblica
          sicurezza, sentito il direttore dell'istituto  o  scuola  o
          centro di polizia. I docenti non di ruolo della  scuola  di
          istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento  presso
          un istituto o scuola o centro  di  polizia,  qualora  siano
          nominati supplenti annuali  del  provveditore  agli  studi,
          possono essere autorizzati dal capo  istituto  a  mantenere
          l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di
          Stato,  purche'  l'orario  di   insegnamento   non   superi
          complessivamente le  diciotto  ore  settimanali  e  risulti
          compatibile con l'attivita' di insegnamento che il  docente
          deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
          servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola  di
          istruzione secondaria presso l'istituto o scuola  o  centro
          di polizia  e'  considerato  come  servizio  non  di  ruolo
          prestato presso le scuole statali. 
                5. Coloro che sono chiamati a svolgere  attivita'  di
          insegnamento possono essere  collocati,  ad  eccezione  del
          personale appartenente ai ruoli  della  Polizia  di  Stato,
          nella posizione  di  fuori  ruolo  dall'Amministrazione  di
          appartenenza e,  in  tal  caso,  svolgeranno  attivita'  di
          insegnamento a  tempo  pieno.  Gli  insegnanti  di  cultura
          generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
          di entrata in vigore della  L.  11  giugno  1974,  n.  253,
          confermati nell'insegnamento e per lo stesso  abilitati  ai
          sensi degli articoli 1 e 3 della L.  27  ottobre  1975,  n.
          608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
          utilizzati fino al collocamento a riposo. 
                6. Fuori dei casi  previsti  dal  quinto  comma,  per
          l'insegnamento   o    per    l'addestramento    fisico    e
          tecnico-operativo svolti presso gli  istituti  o  scuole  o
          centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  viene
          corrisposto un compenso orario stabilito con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 13 del D.P.R.  21  aprile  1972,  n.
          472,  concernente  la  Scuola  superiore   della   pubblica
          amministrazione. 
                7. 
                8.».