Art. 70 
 
                       Sessioni straordinarie 
 
  1. I  corsisti  che  per  malattia  o  altro  giustificato  motivo,
accertato dal  presidente  della  Commissione  d'esame,  non  possono
sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati
dal Piano della formazione, ovvero che  non  li  hanno  superati  per
insufficiente   profitto,   sono   ammessi   ad   apposita   sessione
straordinaria, che puo' essere prevista anche nell'ambito  dell'esame
finale. 
  2. I corsisti che non  superano,  nella  sessione  ordinaria  o  in
quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste  dal  Piano
della formazione sono dimessi dal corso. 
  3.  I  corsisti  che,  senza  giustificato  motivo  accertato   dal
presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami  e
alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati
rinunciatari e dimessi dal corso. 
  4. I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato
dal presidente della Commissione di esame,  non  possono  partecipare
all'esame  finale,  sono  ammessi  a  sostenerlo  in   una   sessione
straordinaria da effettuarsi  entro  dieci  giorni  decorrenti  dalla
riacquistata idoneita' al  servizio  o  dal  venire  meno  del  grave
motivo. 
  5. I corsisti  giudicati  temporaneamente  non  idonei  ai  compiti
d'istituto per motivi di salute possono essere  ammessi  a  sostenere
gli esami e le  altre  prove  previsti  dal  Piano  della  formazione
compatibili con il proprio stato, a giudizio  del  funzionario  della
carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario
dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il  corso,  ovvero,  nel
caso di didattica a distanza,  presso  un  altro  Ufficio  o  Reparto
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.