Art. 70 Sessioni straordinarie 1. I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale. 2. I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso. 3. I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 4. I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneita' al servizio o dal venire meno del grave motivo. 5. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.