Articolo 131.
Servizi sostitutivi di mensa.
1. L'attivita' di emissione di buoni pasto ha per scopo
l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il
tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri
titoli rappresentativi di servizi.
2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente
articolo e' riservato a societa' di capitali, con capitale versato
non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto
sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione
redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato
mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attivita',
redatta dai rappresentanti legali della societa' e trasmessa, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono
esercitare l'attivita' se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza.
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene
esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica
valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle
caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di
mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non
superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale
sconto incondizionato remunera altresi' ogni eventuale servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui puo' essere
erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di
emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel
caso di buoni pasto in forma elettronica e' garantito agli esercizi
convenzionati un unico terminale di pagamento. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.17 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si
espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto
come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, e' sufficiente
l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno
all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal
momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta
la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'
di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno
nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle
obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono
pasto per l'intero valore nominale.
Note all'articolo 131
- Si riporta l'articolo 2409-bis del codice civile:
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
- Si riporta l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.